Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44249 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44249 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALTAMURA RAFFAELE N. IL 13/04/1958
GIORDANO GIOSUE’ N. IL 19/09/1972
CREMONESE ALESSANDRO N. IL 12/06/1981
avverso la sentenza n. 459/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 15/10/2015

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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA che in data
9.5.14 ha confermato l’affermazione di loro colpevolezza per reato ex artt. 110,

diminuendo la pena, ricorrono per cassazione gli imputati RAFFAELE ALTAMURA,
GIOSUE’ GIORDANO, ALESSANDRO CREMONESE, enunciando i seguenti rispettivi
motivi
– ALTAMURA:
• vizi alternativi della motivazione e “travisazione” delle fonti di prova
. mancata assunzione della prova decisiva di documentazione relativa
alla patologia sofferta dalla persona offesa;
– CREMONESE: insufficienza e contraddittorietà della motivazione,
anche in ordine all’entità della pena;
– GIORDANO: erronea applicazione dell’art. 99 c.p. e dell’art. 62-bis
c.p..
2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, con la conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
I motivi dei diversi ricorsi sono diversi da quelli consentiti,
prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto
dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi
dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio o del
trattamento sanzionatorio, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
In particolare, per Altamura e Cremonese e il punto sull’affermazione
di responsabilità la Corte ha fatta propria la ricostruzione dei fatti operata in
primo grado ed ha evidenziato come le dichiarazioni dell’assistente Gallucci
costituissero ulteriore conferma e riscontro di quelle di D’Orazio, così anche
rilevandosi non indispensabile la prova sollecitata dalla difesa del primo. E’
motivazione specifica, rispetto alla quale i motivi sono di merito (Altamura che in
realtà critica la sentenza di primo grado) e pure generici (Cremonese).

336 c.p. in danno dell’assistente della polizia penitenziaria Valerio D’Orazio, solo

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2

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha espressamente
rivalutato l’adeguatezza dei complessivi trattamenti sanzionatori, scindendo
correttamente l’aspetto afferente la pena base (diminuendola) da quello delle
attenuanti generiche e della recidiva, delle quali ultime ha specificamente
motivato il diniego. Le censure attengono perciò a precluso merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

ammende.
Così deciso in Roma, il 15.10.2015

delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle

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