Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44246 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44246 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano
awerso la sentenza del 06/11/2012 del Tribunale di Milano R.G. n. 12251/2012
nei confronti di
Novacovici Emanuel, nato a Timisoara (Romania) in data 11/11/1988
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Piero Gaeta, che ha concluso per
annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 06/11/2012 il Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, ha
condannato Emanuel Novacovic alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro
500,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto tentato dei beni contenuti
in una privata abitazione.
Il giudice, in punto di determinazione della pena, ha ritenuto: a) di non concedere le
attenuanti generiche all’imputato, più volte condannato in Italia sia per reati contro il
patrimonio che per false dichiarazioni sulla propria identità, e di applicare l’aumento per la
contestata recidiva reiterata e specifica; b) di applicare una pena, che, avuto riguardo
all’assenza di qualunque effetto deterrente delle precedenti condanne e alle esigenze di
difesa sociale, fosse prevedibilmente idonea ad esercitare l’effetto dissuasivo sin a quel
momentoAottenuto.
vtovi,

1

Data Udienza: 21/06/2013

Pertanto, ha determinato la sanzione sopra ricordata operando il seguente calcolo: pena
base, considerato che il legislatore prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione e da
132 a 1.032,00 euro di multa, individuata in anni tre di reclusione ed euro 450 di multa,
aumentata di 2/3 per la recidiva e ridotta sino alla sanzione finale per il rito.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Milano.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
per avere il giudice di merito indicato come pena base quella prevista per il reato

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, in relazione all’art. 63, quarto comma, cod. pen., posto che, in presenza di due
aggravanti ad effetto speciale (nella specie, quella di cui all’art. 624 bis, comma terzo, in
relazione all’art. 625, n. 2, cod. pen., e la recidiva reiterata e specifica di cui all’art. 99,
comma quarto, cod. pen.), il giudice, dopo avere applicato la circostanza più grave, può
procedere ad un aumento sino ad un terzo e non, come invece accaduto, sino a due terzi.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea
applicazione dell’art. 133 cod. pen., per avere il giudice omesso di considerare l’effettiva
gravità del danno cagionato nel caso concreto e la condotta dell’imputato, il quale aveva
chiesto di allontanarsi ed era comunque rimasto in attesa dell’arrivo della polizia, mentre
aveva valorizzato profili irrilevanti (come le false dichiarazioni sull’identità personale,
concernenti altro procedimento e gli effetti collaterali “eventuali” dell’ingresso
nell’abitazione), in tal modo non cogliendo le specificità del caso concreto, che avrebbero
consentito di giungere alla concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di
equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, a fronte della mancata indicazione della riduzione
imposta dall’art. 56 cod. pen. e dell’assunzione di una pena detentiva base pari a quella
minima prevista per il delitto consumato.
2. Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso, atteso il chiaro disposto dell’art. 63,
comma quarto, cod. pen.
3. Fondato è, infine, il terzo motivo, in quanto le esigenze di difesa sociale invocate dal
giudice di merito appaiono sganciate nell’apparato motivazionale da una concreta
considerazione dei parametri individuati dall’art. 133 cod. pen. e, in particolare, per quanto
rileva nella specie, dal riferimento alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla
persona offesa.
4. La sentenza va, pertanto, annullata, limitatamente alla quantificazione della pena, con
rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto.

2

consumato, anziché quella prevista per il reato tentato.

5. Da ultimo, occorre ribadire che, attenendo raccoglimento del ricorso alla determinazione
del trattamento sanzionatorio, il rinvio disposto rende comunque irretrattabile l’accertamento
della responsabilità, per il principio di formazione progressiva del giudicato, che rende
inoperante l’istituto della prescrizione (al riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004,
Ragusa, Rv. 228499).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione della pena, l’impugnata
sentenza, con rinvio al Tribunale di Milano, per nuovo esame sul punto.

Il Componente estensore

Così deciso in Roma il 21/06/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA