Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44245 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44245 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DANTINI MAURIZIO N. IL 23/09/1960
avverso la sentenza n. 6/2008 TRIBUNALE di TIVOLI, del 29/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in person de D tt.
che ha concluso per,e (j

Udito, p r la parte civile, l’Avv
Udib . ifensoitAvv. ReSibt,D14if

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Data Udienza: 30/04/2013

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RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 29.4.09 il Giudice monocratico del Tribunale di
Tivoli,pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace in data
15.1.08,a seguito di appello proposto dalla costituita parte civile-CECCHETTI

responsabile,agli effetti civili,delle lesioni cagionate alla Cecchetti ,contestate ai sensi
dell’art.582,comma secondo CP.(per aver colpito la predetta con un pugno al volto,in
data 6.4.2003),e condannava il Dantini al risarcimento del danno da liquidarsi in
separata sede.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato,deducendo:
1)—ai sensi dell’art.606 comma I-lett.C) CPP la inammissibilità della costituzione di
parte civile,avvenuta in violazione degli artt.79 CP. e art.484 CPP.
A riguardo rilevava che la costituzione di parte civile era stata ammessa dal Giudice
di Pace,all’udienza del 12 novembre 2004,dopo che le parti erano state invitate a
formulare le richieste istruttorieIn riferimento alla mancata formulazione della eccezione difensiva,i1 ricorrente
evidenziava che il termine di costituzione di parte civile risulta fissato a pena di
decadenza.
2-la violazione dell’art.100 CPP.,rilevando che la Parte civile,aveva designato un
nuovo difensore ,che era privo della procura speciale.
3- illogicità della motivazione,ove il giudice di appello aveva fatto riferimento ad un
teste(Fioravanti) mai escusso in tale procedimento,e d’altra parte la deposizione del
teste Fiorentini,escusso ai sensi dell’art.507 CPP,era priva di riferimenti alla condotta
contestata al Dantini.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata-

Tiziana,nei confronti di DANTINI Maurizio,dichiarando il predetto imputato

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamentoIn riferimento alla prima censura difensiva,si osserva che non ricorre la violazione
delle disposizioni per la costituzione di parte civile,atteso che dal verbale di udienza

costituzione della parte civile è stato depositato nella fase preliminare alla apertura
del dibattimento.
Tale fase non si ritiene ,nella specie,superata per la semplice verifica della presenza
delle parti,alla stregua di quanto desunto dal testo della sentenza impugnata,che ha
con motivazione compiuta e conforme a diritto,rigettato la eccezione di tardività
sollevata dall’imputato.
2-In riferimento al secondo motivo si osserva che il difensore di parte
civile,Avv.Cesare Antetomaso,risultava procuratore speciale,in virtù di procura
rilasciata in data 8/3/2008.
In riferimento alla censura inerente al difetto di procura speciale per il difensore che
era stato designato dalla parte civile a seguito del decesso del primo legale,si deve
rilevare l’infondatezza del motivo di impugnazione,avendo il Giudice evidenziato che
la parte civile aveva designato un nuovo difensore,a1 quale era stata rilasciata procura
speciale,con separato atto.
In tal senso deve ritenersi ritualmente rappresentata in giudizio detta parte,nel caso di
specie,essendo stata rilevata dal giudice l’esistenza della procura speciale,per la cui
validità non si riteneva indispensabile che essa fosse apposta in calce all’atto di
nomina.
3- Infine si deve evidenziare l’infondatezza del terzo motivo,inerente alla illogicità
della motivazione,desumendosi dal testo del provvedimento impugnato l’adeguata
verifica delle risultanze dibattimentali,non inficiata dalla erronea indicazione del
nominativo del teste —

tenuta innanzi al Giudice di Pace di Tivoli,in data 12.11.2004,si desume che l’atto di

Invero emerge chiaramente dalla motivazione il riferimento alla globalità delle
risultanze dibattimentali,dalle quali si desume l’accertamento del verificarsi di una
lite tra l’imputato e la persona offesa che era stata percepita da un teste che aveva
udito le grida ,ed aveva visto la persona offesa che lamentava di aver ricevuto un
pugno ;- inoltre risulta valutata l’esistenza di referto ospedaliero,che in pari data
all’episodio di cui alla contestazione.
In secondo luogo il giudice aveva evidenziato con logiche argomentazioni,riferite alle
risultanze dibattimentali,l’inattendibilità della versione resa dall’imputatoIn tal senso deve ritenersi che dal provvedimento impugnato è dato desumere l’iter
logico seguito dal giudice per l’accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile.
In conclusione deve rilevarsi pertanto che le censure difensive appaiono destituite di
fondamento,e dunque va pronunziato il rigetto del ricorso,condannando il ricorrente
al pagamento delle spese processuali,e alla rifusione delle spese sostenute dalla
costituita parte civile,che vengono liquidate in complessivi €1.800,00 oltre accessori
come per legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte civile Cecchetti
Tiziana liquidate in €1.800,00 per questo giudizio di cassazione,oltre accessori come
per leggeRoma,deciso in data 30 aprile 2013.

attestava l’esistenza delle lesioni,restando tale elemento oggettivamente riferito

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