Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44244 del 29/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44244 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Soren Aldo, nato a Contursi Terme il 6.6.1935; Soren Fabio, nato
a Melzo il 9.5.1964, e Soren Mauro, nato a Monza il 23.9.1969,
avverso la sentenza pronunciata in data 16.4.2012 dalla corte di
appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
estinzione del reato, conseguente ad intervenuta prescrizione;

Data Udienza: 29/04/2013

udito per i ricorrenti, il difensore di fiducia, avv. Luca De Simone,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, in
subordine, che venga dichiarata l’estinzione del reato per

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 16.4.2012 la corte di appello di
Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in
data 4.6.2010, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia,
Soren Aldo, Soren Fabio e Soren Mauro, oltre al risarcimento dei
danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita
parte civile, “Fallimento Normimpianti s.p.a.”, perché ritenuti
responsabili del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione
(così modificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta
per dissipazione).
Gli imputati, in particolare, venivano ritenuti responsabili del reato
di cui agli artt. 110, c.p., 216 e 223, I. fall., “perché in concorso
tra loro, Soren Aldo, quale presidente del c.d.a. dal 23.6.1998 al
19.10.1998 della Normimpianti s.p.a., dichiarata fallita in Milano il
23.3.2000, Soren Fabio e Soren Mauro, quali consiglieri dal
23.6.1998 al 19.10.1999, cedendo nel settembre 1999 un
contratto di leasing immobiliare alla collegata Parmamotori
s.p.a.,relativo ad un capannone industriale , in cui quest’ultima
società svolgeva la sua attività, senza incassare il relativo
corrispettivo ammontante a L. 672.635.000 oltre IVA,
determinavano un’ingiustificata diminuzione del patrimonio della
società fallita.

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intervenuta prescrizione.

Avverso tale sentenza, di cui chiedono l’annullamento, hanno
proposto tempestivo ricorso per Cassazione gli imputati,
articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo i ricorrenti lamentano il vizio della manifesta illogicità

fall., per avere la corte territoriale affermato l’evidenza della
perdita economica subita dalla società dichiarata fallita a seguito
della cessione del contratto di leasing alla controllata
“Parmamotori”, senza considerare che la “Normimpinati” non era
proprietaria del capannone oggetto del contratto di leasing e che il
mancato pagamento da parte della stessa società di due canoni
comportava ineluttabilmente la risoluzione del contratto per
inadempimento, con la conseguente perdita dei canoni già versati
ed il ritorno dell’immobile nella disponibilità della società di leasing
“ABF Leasing”, per cui, in realtà, la cessione del contratto di
leasing aveva l’obiettivo di conservare e tutelare il patrimonio di
“Normimpianti”, in considerazione della sua partecipazione nel
capitale di “Parmamotori”, che in tale capannone svolgeva la sua
attività, e del depauperamento del suo investimento in tale
società, conseguenza inevitabile del rientro dell’immobile nella
disponibilità della “ABF Leasing”.
Del pari illogica, ad avviso dei ricorrenti, è l’affermazione secondo
cui, in tal modo, la società fallita avrebbe perso anche il canone di
72.000.000 di lire annui, che la “Parmamotori” versava alla
“Normimpianti”, in quanto, una volta persa la disponibilità del
capannone, nulla la società fallita avrebbe potuto pretendere in
ordine al pagamento del canone innanzi indicato.
Con il secondo motivo di ricorso, gli imputati lamentano il vizio
della mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in

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della motivazione, in relazione agli artt. 216, co. 1, n. 1) e 223, I.

relazione agli artt. 43, c.p., 216, co. 1, n. 1), e 223, I. fall., in
quanto la corte territoriale, pur avendo indicato i vantaggi,
evidenziati dalla difesa nei motivi di appello, che “Normimpianti” si
proponeva di conseguire attraverso la cessione del contratto di

degli stessi al fine di ritenere o escludere l’elemento soggettivo di
un reato, che, per quanto di dolo generico, comunque non
consente alcuna forma di automatismo”.
Con il terzo motivo di impugnazione, il solo Soren Mauro lamenta I
vizi della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione
della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 110, c.p., 216,
co. 1, n. 1), e 223, I. fall., in quanto il suddetto imputato,
chiamato a rispondere del reato innanzi indicato in qualità di
consigliere di amministrazione della “Normimpianti”, veniva
condannato nella diversa qualità di amministratore unico di
“Parmamotori”, senza che la corte territoriale abbia proceduto ad
una disamina puntuale in ordine al contributo causale fornito dal
Soren Mauro in qualità di extraneus ed all’esistenza nei suoi
confronti dell’elemento psicologico del reato.
Con il quarto motivo di impugnazione, infine, i ricorrenti
lamentano il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. c), in relazione
all’art. 521, c.p.p., per mancata correlazione tra il reato
contestato nel capo d’imputazione, bancarotta per dissipazione, e
quello ritenuto in sentenza, bancarotta per distrazione.
Tanto premesso, va rilevato che il reato consumato il 23.3.2000
risulta estinto per prescrizione il 23.9.2012 . Posto che i motivi del
ricorso non sono inammissibili e meritano considerazione, perché
pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito
della vicenda, su inadempienza motivazionali della sentenza

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leasing, ometteva “di cimentarsi nel doveroso giudizio di incisività

impugnata. A tal proposito va rammentato che la S.C. ha
stabilito che ,in presenza di una causa di estinzione del reato,
non sono rilevabili vizi di motivazione della sentenza, perché
l’inevitabile rinvio del processo all’esame del giudice di merito

di immediata declaratoria di proscioglimento per l’estinzione del
reato , stabilito dall’art. 129 co. 1 c.p.p.
Nel caso in esame ,non ricorrono i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 co. 2 c.p.p.,perché ,tenuto conto di quanto
emerge a carico degli imputati dalle due sentenze di merito , non
risulta affatto evidente l’estraneità dei medesimi rispetto al fatto
contestato
Dalle sentenze suddette – che hanno formato un unico,
inscindibile accertamento giudiziario – è emerso, alla luce
dell’istruttoria dibattimentale, che l’operazione della cessione è
stata compiuta da tutti gli imputati in concorso tra loro , secondo
il ruolo da ciascuno rivestito nelle due imprese, il cui
collegamento è dimostrato dall’accertamento che ciascuna
possedeva una rilevante parte del capitale dell’altra . L’azione di
tutti convergeva nell’intento di evitare che la Normimpianti,
divenuta parte nel contratto di leasing, originariamente stipulato
da Parmamotori con ABF Leasing, perdesse il bene a causa della
propria debolezza finanziaria e della conseguente impossibilità di
pagare i canoni con conseguente sottrazione alla società collegata
del capannone industriale in cui operava. I giudici di merito
hanno accertato che il contratto di leasing , che nel dicembre
1996 la società Normimpianti aveva acquistato dalla controllata
Parmamotori, per l’importo di L.672.635.000,oltre IVA, era stato
di nuovo ceduto alla stessa Parmamotori per il medesimo importo

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,dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l’obbligo

, senza che quest’ultima avesse versato la somma convenuta (ad
eccezione di due ratei di leasing, dell’importo complessivo di L.
27.881.264)
Con nota 30.9.1999 131) Mauro Soren , amministratore unico,

27.881.264, corrispondenti alle rate dei canoni di agosto e
settembre. Nella nota veniva anche precisato che tale importo “è
da ritenersi quale prezzo della cessione del contratto di
locazione”.

E’ stato quindi razionalmente osservato dai giudici di

merito che la retrocessione del contratto si risolveva in una
secca perdita patrimoniale per Normimpianti, che sostituiva un
bene suscettibile di elevata rilevanza economica con un credito
di difficile esigibilità nei confronti della collegata.La preminente
esigenza degli imputati di evitare che la Parmamotori fosse
coinvolta nel dissesto della Normimpianti , ove la prima , fosse
stata privata dalla

ABF Leasing dell’immobile , ha spinto i

medesimi ad una cessione , compiuta nella piena consapevolezza
della difficoltà della cessionaria di versare l’importo di L.
672.635.000 che veniva indicato nella fattura emessa il 29
ottobre 1999 nei confronti di quest’ultima nonchè nella piena
consapevolezza di sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori della
cedente.

E’ quindi incensurabile la conclusione della sentenza impugnata ,
secondo cui venivano intaccati l’autonomia patrimoniale delle due
società e le garanzie dei creditori della Normimpianti , a seguito
di un’operazione che non solo sottraeva alla società in dissesto
un bene di rilevante valore per trasferirlo alla società controllata
, ma determinava anche la perdita di L 72.000.000 che la
Parmamotori impianti le versava a titolo di canone annuo nel

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comunicava di aver provveduto al pagamento della somma di L.

contratto di locazione commerciale

dell’immobile . Dalla

corrispondenza tra le due società risulta infatti che era stato
convenuto che, con l’accollo del contratto di leasing , era risolto
il contratto di locazione commerciale.

poi fallita, emerge anche dal comportamento della cessionaria in
ordine all’impegno di pagare l’importo indicato nella suindicata
fattura emessa il 29.10.1999 : è stata acquisita ,nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, una missiva datata 29.11.1999, con
la quale Mauro Soren per conto della Parmamotori contestava la
fattura medesima (ottenendo ,poi, un favorevole provvedimento
giudiziario, con sentenza 3.3.04 del tribunale di Milano, all’esito di
un’azione a tal fine intentata) . In tal modo si profilava con la
massima evidenza che l’operazione era stato posta in essere in
modo parzialmente simulato, allo scopo di evitare l’emersione di
un debito di Parmamotori nei confronti della società poi fallita.
La corte di merito ha quindi correttamente confermato la tesi
sostenuto dal primo giudice, secondo cui:
a)in pieno accordo tra loro, gli imputati

hanno compiuto

l’operazione volta alla cessione del contratto leasing allo scopo di
evitare che il capannone industriale che ne era oggetto venisse
acquisito dalla ABF Leasing, a seguito del mancato pagamento dei
canoni di locazione finanziaria;
b) ne è derivata una complessiva perdita patrimoniale per la
società già in dissesto, con un danno la cui entità sarà accertata
dinanzi al competente giudice civile;
c) tale condotta è da qualificare come bancarotta per distrazione ,
in quanto funzionale a far consapevolmente uscire dal patrimonio
il bene, al di fuori di una logica d’impresa e con una destinazione

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L’anomala funzione della cessione , in netta perdita per l’impresa

ingiustificata e

diversa rispetto alla funzionalità dell’attività

produttiva e della garanzia dei creditori;
d) non è stato violato il principio di correlazione tra accusa e
sentenza , in considerazione dell’unicità, specificità e chiarezza

del fatto contestato e accertato nel corso del giudizio di merito, in
entrambi i gradi di giudizio.
Va quindi

preso atto della causa estintiva del reato

con

conseguente annullamento ai fini penali della sentenza impugnata
per essere il reato medesimo estinto per prescrizione.
L’esclusione del proscioglimento nel merito dei ricorrenti e il
correlato rigetto implicito dei motivi del ricorso anche sotto il
collegato profilo civile , comportano che la parte interessata
(Fallimento Normimpianti s.p.a.) possa adire il giudice civile,
competente per valore in grado di giudizio, per la soddisfazione
delle pretese conseguenti alla decisione di cui al dispositivo, pur
se limitato al profilo penale.
Secondo

un

condivisibile

orientamento

giurisprudenziale

(ordinanza sez. 5 n.17700 del 5.2.2010, rv 247582),” il fatto che
il ricorso abbia dato luogo alla implicita esclusione del
proscioglimento nel merito ed all’applicazione della causa estintiva
sopravvenuta, è del tutto in linea, come parimenti la motivazione
esibita dimostra , con un’implicita reiezione dei motivi del ricorso
-attinenti alla valutazione della prova- anche ai fini civili”. (v. sulla
possibilità di adire comunque il giudice civile; a seguito di
annullamento della sentenza per prescrizione, v. sentenza sez. 6
,n. 37118 del 19.7.2012, rv 253379).
La corte, quindi, avendo dato atto della presenza nel processo di
merito della parte civile “Fallimento Normimpianti s.p.a.”,ha
posto in essere un impianto motivazionale sulla valutazione delle

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(

prove, avente un carattere comune ai fini civili e penali, di cui il
giudice civile eventualmente adito non potrà non tener conto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato

Così deciso in Roma, il 29.4.2013

estinto per prescrizione.

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