Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44239 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44239 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANCELLI ANDREA N. IL 01/06/1976
avverso la sentenza n. 1167/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 15/10/2015
5149/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data
25.9.14, che confermava la sua condanna per reato ex art. 75 d. Igs. 159/11,
ricorre per cassazione l’imputato Andrea Cancelli, con atto formalmente
personale, enunciando motivi di vizi alternativi di motivazione e violazione
legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato, violazione
di legge e vizi alternativi della motivazione per il diniego delle attenuanti
generiche e la ritenuta recidiva.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, i motivi essendo
manifestamente infondati o diversi da quelli consentiti (risolvendosi in
sollecitazione a diversi apprezzamenti di merito). Consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Quanto al primo motivo, vi è risposta non apparente della Corte
quando enumera le caratteristiche, plurime e convergenti, della deposizione del
teste e conferma l’apprezzamento del GUP.
Quanto al secondo, richiamando la valutazione del GUP e la sua
ricostruzione del fatto la Corte ha dato atto che il luogo dove Cancelli si era
recato era non coerente all’itinerario tra abitazione e luogo di lavoro e
rispondeva ad esigenza non pertinente la ragione per cui era stato autorizzato ad
allontanarsi dal territorio comunale dove era obbligato a dimorare: il resto è
merito.
Terzo e quarto motivo propongono censure di merito. La Corte ha
espressamente commentato i numerosi precedenti penali e la stessa applicazione
della misura di prevenzione: ragioni più che idonee a fondare le conclusioni sui
due punti e costituenti, appunto, apprezzamento di merito non palesemente
incoerente ai dati riferiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15.10.2015
dell’art. 192 c.p.p. sul punto dell’affermazione di responsabilità, violazione di