Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44238 del 01/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 44238 Anno 2013
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAKRAN1 HICHAM N. IL 23/02/1977
avverso la sentenza n. 661/2010 TRIBUNALE di AREZZO, del
08/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/08/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA
Udito il Procuratore Generale in se sona del Do
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/08/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Arezzo ha condannato Hicham Zakrani alla pena di € 200,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 650 c.p., per aver violato l’ordinanza del sindaco di Arezzo del 13
maggio 2008, che faceva divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in
vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21,00 e le 5,00, e ciò bevendo, lungo la pubblica via,
della birra contenuta in una bottiglia di vetro nelle ore di divieto e durante il periodo di vigenza
dell’ordinanza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Donno, Hicham

– violazione di legge, perché l’ordinanza del sindaco non è un provvedimento impartito
ad uno o più soggetti determinati è non è motivata da ragioni di giustizia o di
sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene.
Violazione di legge per assenza di un provvedimento legalmente dato, perché
l’ordinanza de qua è stata emessa fuori dei casi consentiti di cui all’art. 54 d. Igs. n.
267 del 2000, che devono essere connotati da gravi pericoli per l’incolumità dei
cittadini.
– Violazione di legge, perché l’ordinanza in esame non contiene alcun divieto di
consumo di bevande in vetro per gli acquirenti; essa vieta il consumo di bevande in
bottiglia per l’asporto per gli acquirenti-consumatori; tale divieto non è previsto per
il semplice consumo di bevande in bottiglia, ma per il consumo di bevande in
bottiglia vendute per l’asporto. È chiaro allora che nel divieto rientra soltanto il
consumo di quelle bevande in bottiglia che siano state vendute per l’asporto dai
rivenditori in dettaglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p. implica che l’inosservanza abbia ad
oggetto «un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o
circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa
condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine
pubblico, o di igiene o di giustizia; che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in
relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti
una specifica ed autonoma sanzione». Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra
indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650) una
disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare.
– Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999 – dep. 07/05/1999, Di Giovanni ed altri, Rv. 213241 -.
Le necessarie caratteristiche di ordinanza d’urgenza mancano in quella per la cui
violazione è intervenuta condanna, perché dalla sua motivazione non è dato cogliere il
riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari. Pur
votata alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, l’ordinanza difetta dei necessari
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Zakrani, deducendo:

presupposti della contingibilità e urgenza, e tende per il suo contenuto a collocarsi nell’ambito
dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e
bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale a norma dell’art. 650
c.p.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto
tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell’ordine legalmente dato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
agosto 2013

Così deciso,

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