Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44231 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44231 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
Caprino Gennaro, nato a Gioia Tauro il 28.5.1978.
Ficarra Massimiliano, nato a Gioia Tauro il 22.2.1969
avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Monza, in data 15.3.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Mario Fraticelli, il
quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati,

Data Udienza: 18/10/2013

ritenuto in fatto

Con decreto del 15.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Monza convalidò il sequestro preventivo dell’azienda della
società Milano Service Coop. A r. I. e dei conti bancari e postali intestati alla
stessa, con particolare riferimento al ci 234 del Credito Valtellinese di

Appiano Gentile e della somma contante di € 12.500,00 di pertinenza di
Ficarra Massimiliano e Caprino Gennaro, indagati per i reati di cui agli artt.
640, 485 e 469 cod. pen.
Ricorre per cassazione il difensore di Ficarra deducendo:
1. violazione di legge in relazione all’insussistenza del reato di truffa in
quanto Capriano Gennaro, coindagato che, nell’assunto accusatorio,
sarebbe stato nominato amministratore unico della Milano Service con
un verbale di assemblea recante in calce la sottoscrizione ritenuta
apocrifa di Abdel Hadi Ahmed„ in epoca antecedente a tale verbale
(ritenuto artifizio e raggiro della truffa) aveva la gestione della società,
tanto da poter spendere il nome della stessa in un contratto con la
Group Packaging S.r.l.; pertanto il verbale non sarebbe stato stato lo
strumento per l’apprensione della società, ma solo la giustificazione
legale e successiva di una gestione di fatto già esistente; la condotta
contesta non avrebbe perciò inciso sul “possesso” della società, ma
avrebbe avuto solo la funzione di mascherare la commissione del
delitto; si verserebbe quindi, se mai, in ipotesi di appropriazione
indebita (reato inizialmente contestato dal P.M.); peraltro non sarebbe
configurabile l’appropriazione di un bene immateriale quale una
società; inoltre la documentazione prodotta proverebbe che la somma
di € 53.500,00 ritenuta oggetto di appropriazione o di diverso reato di
truffa, non apparteneva ad Abdel Hadi Hamed; lo spostamento di una
somma di denaro da un conto corrente ad un altro, entrambi intestati
alla stessa società non comporterebbe alcun danno patrimoniale e
conseguentemente nessun ingiusto profitto;

2

2. omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame
del sequestro probatorio che proverebbe la legittima provenienza della
somma di € 12.000,00.

Ricorre personalmente avverso lo stesso decreto Caprino Gennaro,

deducendo motivi identici a quelli svolti nell’interesse di Ficarra.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure
di merito.
Nella ipotesi accusatoria attraverso il verbale di assemblea 2.5.212
della Milano Service Soc. coop. r.I., recante la firma ritenuta apocrifa di Abdel
Hadi Ahamed, nonché con la presentazione di tale verbale recante al nomina
del nuovo amministratore alla Camera di commercio, gli indagati si sarebbero
procurati l’ingiusto profitto relativo alla gestione della società.
Tale ricostruzione è valutazione di merito non sindacabile in questa
sede e non può essere qui dedotta neppure un’eventuale precedente
gestione di fatto, che implica pur sempre una valutazione di merito non
consentita a questa Corte.
Quanto all’affermata insussistenza del danno patrimoniale e
dell’ingiusto profitto, nell’ipotesi accusatoria questa non consisterebbe solo
nel trasferimento della somma di denaro da un conto corrente ad un altro,
ma, come si è detto, anche nella gestione della società.
In ogni caso, con riferimento al trasferimento del denaro da un conto
corrente ad un altro, asseritamente intestato sempre alla società, ciò al più
potrebbe determinare la riqualificazione del fatto come tentativo, ininfluente
rispetto alle esigenze cautelari indicate nel provvedimento cautelare reale e
neppure contestate nel ricorso.
Peraltro sul punto il ricorso è altresì generico dal momento che afferma
che il conto n. 234 del Credito Valtellinese di Appiano Gentile è intestato alla
società, ma non precisa né documenta che il conto corrente sia intestato alla
sola società e che non vi siano deleghe ad operare ad altri soggetti.

3

Il secondo motivo di ricorso è generico.
É ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge,
quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o
meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere
comprensibile la vicenda contestata e l’iter” logico seguito dal giudice nel
provvedimento impugnato. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013

dep. 11/02/2013 Rv. 254893).
Tuttavia l’assenza della motivazione è dedotta con riferimento alla
documentazione che la difesa assume di aver prodotto (la quale
giustificherebbe la provenienza lecita della somma di € 12.500,00
sequestrata al ricorrente) e che non sarebbe stata valutata, ma tale
documentazione non è stata allegata o trascritta nel ricorso, in violazione del
principio di autosufficienza dello stesso.
É infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di
manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne
illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente
con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono
essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

\.
4

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla
cassa delle ammende.

Così deliberato il 18.10.2013.

Piercamillo D

Il Presidente
Do enico Ga
ilo

Il Consigliere estensore

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