Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44230 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44230 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
lppia Samuele, nato a Lucca il 16.1.1977,
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Padova in data 25.3.2013 di
convalida del fermo.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio,

Data Udienza: 18/10/2013

ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 26.3.2013 il G.I.P. del Tribunale di Padova
convalidò il fermo disposto dal P.M. di Ippia Samuele e dispose la custodia
cautelare in regime di arresti domiciliari nei confronti del predetto indagato
per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate.
L’ordinanza per la parte relativa alla misura cautelare è stata oggetto di

richiesta di riesame, mentre per la parte relativa alla convalida del fermo è
stata impugnata mediante ricorso per cassazione.
Il difensore dell’indagato deduce violazione della legge processuale e
vizio di motivazione in quanto il pericolo di fuga sarebbe insussistente.
Il G.I.P. ha argomentato il pericolo di fuga sull’assunto che l’indagato
non era reperibile presso l’indirizzo anagrafico. Peraltro lo stesso, che si era
trasferito da circa due anni presso la sua compagna in San’Anna di Lucca, si
era presentato in aveva data 20.3.2013 presso la Procura della Repubblica di
Padova ove depositato un’istanza di dissequestro della sua autovettura.
Nell’occasione aveva indicato l’indirizzo di San’Anna di Lucca via Einaudi n.
115/b ed aveva lasciato il proprio numero di utenza cellulare. Sulla via del
ritorno era stato chiamato al telefono cellulare dalla Procura. Il 21.3.2013
aveva concordato un appuntamento presso la segreteria della Procura per il
22.3.2013 e quel giorno mentre posteggiava l’auto era stato sottoposto a
fermo.
Mancherebbe altresì la motivazione in ordine alla sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza. Infatti alla base di tale valutazione è indicata la
dichiarazione di Malacarne Erik (arrestato in flagranza di rapina impropria
aggravata) secondo la quale lppia gli aveva prestato l’auto dietro promessa
di denaro. Peraltro lo stesso Malacarne aveva affermato che per circa dieci
giorni non sapeva quando e cosa fare, sicché non si vede come avrebbe
potuto lppia concorrere in un reato che l’auto non sapeva ancora quando e
quale tipo di reato commettere.

Considerato in diritto

2

La doglianza relativa alla carenza di motivazione in punto di gravi indizi
di colpevolezza è manifestamente infondata.
L’ordinanza, sia pure con riferimento alla misura cautelare, motiva
l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiamando la nota di polizia
giudiziaria, la quale evidenzia l’arresto in flagranza di Malacarne Erik ed altri
e che costui aveva dichiarato di aver avuto l’auto da lppia al fine di
commettere un illecito, anche se non precisato. Inoltre lppia aveva dichiarato

di essersi accorto il giorno 16.3.2013 della sparizione della propria
autovettura, che invece, a dire di Malcarne Erik aveva a costui prestato.
É invece in parte fondata la doglianza relativa alla carenza di
motivazione in relazione al pericolo di fuga.
L’ordinanza impugnata ha motivato il pericolo di fuga solo in ragione
della non reperibilità dell’indagato alla residenza anagrafica, ma il dato era
reso irrilevante dall’aver Ippia Samuele comunicato il suo indirizzo ed il suo
numero di telefono.
In tema di misure cautelari, il giudice ai fini di un corretto giudizio
prognostico del pericolo di fuga deve tener conto dei parametri offerti dall’art.
133 cod. pen. che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca,
tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso, caratteristiche di
personalità dell’autore e motivazione ad agire, la quale è fisiologicamente
legata, sia pure in modo non automatico né esclusivo, all’entità della
sanzione applicata ed applicabile. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27042 del
06/06/2012 dep. 10/07/2012 Rv. 253024).
É perciò ininfluente che lppia avesse concordato un appuntamento con
la Procura della Repubblica ed ivi si stesse recando al momento del fermo,
giacché il pericolo di fuga deve essere valutato in relazione all’esecuzione
della pena.
Tuttavia la motivazione dell’ordinanza impugnata è carente rispetto agli
altri parametri sopra indicati.
L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al
Tribunale di Padova per nuovo esame.
P.Q.M.

\.

3

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo
esame.

Così deliberato in data 18.10.2013.

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