Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44229 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44229 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDICCHIO MICHELE N. IL 04/12/1978
avverso l’ordinanza n. 3696/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/septite le conclusioni del PG Dott
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e ( Gtut.,Lt 4,4<, Udit i difensor Avv.; 4),/, nitAnku2" mAffri*r. Data Udienza: 18/10/2013 Con ordinanza del 4 gennaio 2013, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile perché generico l'appello proposto nel'interesse di VERDICCHIO Michele avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, il 15 dicembre 2011. Propone ricorso per cassazione il difensore l'imputato il quale deduce che al contrario l'appello non poteva considerarsi generico, in quanto nel primo motivo si era dedotto il quantitativo di merce sequestrato come elemento atto ad asseverare l'assenza del dolo della ricettazione e la eventuale configurabilità della ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., mentre nel secondo motivo relativo alla pena, si era posta in risalto la giovane età dell'imputato agli effetti di un diverso giudizio a norma dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è fondato, in quanto la decisione di inammissibilità è graficamente priva di motivazione, essendosi limitati i giudici a quibus a dedurre l'assenza del requisito di specificità dei motivi di appello con un mero enunciato di tipo attestativo, senza fornire contezza alcuna degli elementi in base ai quali tale giudizio era stato formulato: il tutto a fronte di motivi di appello che avevano enunciato congruamente le ragioni in fatto su cui si basavano le censure relative all'elemento psicologico ed alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013 Il Consigli re estensore Il P sident i OSSERVA

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