Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44228 del 18/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44228 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IONESCU DORINA CRISTINA N. IL 29/01/1979
avverso l’ordinanza n. 755/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/senre le conclusioni del PG Dott. 77
hA coA444.
Uditi difensor Avv.;
i, t. m& xm(44.v.1,11-.,
1.–(11k
Data Udienza: 18/10/2013
Con ordinanza del 27 settembre 2012, la Corte di appello di Milano ha respinto
l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza
pronunciata dal Tribunale di Milano il 6 dicembre 2011 nei confronti di IONESCU
Donna Cristina, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa quale imputata del reato di cui all’art.
643 cod. pen. Reputava la Corte che alla luce della documentazione sanitaria prodotta
a corredo della richiesta non emergevano situazioni tali da impedire all’imputata di
prendere gli opportuni contatti con lo studio del proprio difensore, ai fini della
predisposizione della difesa e dell’eventuale impugnazione, avuto riguardo alla non
gravità dell’intervento chirurgico subito e dei lievi postumi, anche all’epoca in cui
erano stati depositati i motivi della sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce violazione di legge,
lamentando ce il giudice dell’appello avrebbe dovuto approfondire meglio- attraverso
apposita consulenza l’effetto psicologico derivato dai problemi di salute di cui
l’imputata era affetta.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a
prospettare in termini del tutto generici ed in forma meramente ipotetica l’incidenza
di dedotte ma indimostrate conseguenze psicologiche, senza neppure prospettarne
l’incidenza quale causa sopravvenuta di forza maggiore, di intensità tale da impedire
all’imputata di contattare il difensore ai fini della eventuale impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che si stima equo determinare in euro mille alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il PAsidente
OSSERVA