Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44225 del 18/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44225 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Lanzillotta Luca, nato a Cosenza il 4.9.1979,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, sezione 1^ penale, in
data 21.12.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Data Udienza: 18/10/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 7.5.2009, il Tribunale di Cosenza dichiarò Lanzillotta
Luca responsabile del reato di tentata estorsione continuata e lo condannò
alla pena di anni di 1 mesi 8 reclusione ed € 200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Catanzaro, con sentenza del 21.12.2012, confermò la decisione

di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto il giudizio di primo grado
era stato celebrato dal giudice dott.ssa Isabella Russi, poi trasferita in
appello e nominata giudice relatore nel processo di appello; il
presidente del collegio rilevata l’incompatibilità, disponeva il rinvio ad
altra udienza con sostituzione della dott.ssa Russi; il procedimento
avrebbe dovuto invece essere assegnato ad altra sezione della Corte
d’appello, in quanto, una volta incardinato il procedimento,
l’incompatibilità

avrebbe

riguardato

l’intero

collegio;

ciò

determinerebbe la nullità della decisione;
2. omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata
rinnovazione del dibattimento per procedere all’esame dell’imputato,
all’esame di testi ed all’acquisizione di documentazione, a fronte delle
spontanee dichiarazioni dello stesso, in quanto ritenute rese solo in
quel momento ed inidonee a mettere in discussione le risultanze; se la
richiesta di denaro dell’imputato era legittima, la tentata estorsione
non sussiste; l’imputato era intervenuto solo nel giudizio di appello;
3. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione
del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza
privata, difettando l’ingiusto profitto e l’idoneità ad incutere timore;
4. violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche,
della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla
misura della pena che non sarebbe stata inflitta nel minimo edittale
come afferma la Corte d’appello, posto che la riduzione di 2/3 del
minimo edittale di anni 5 condurrebbe ad anni 1 mesi di reclusione e
non ad anni 1 mesi 8.

L.

2

Considerato in diritto
Il primo motivo ricorso è manifestamente infondato.
Le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il
carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono
essere estese in via analogica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15834 del
19/03/2009 dep. 15/04/2009 Rv. 243747).

In ogni caso la violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. – che prevede
ipotesi di incompatibilità del giudice determinate da atti compiuti nel
procedimento – non dà luogo ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma
che contenga una previsione esplicita in tal senso; ne’ tale nullità può farsi
derivare dal disposto di cui all’art. 178 lett. a ) cod. proc. pen., posto che
l’incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di
capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti
occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in
relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tale funzione
in un determinato procedimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2115 del
14/11/2003 dep. 23/01/2004 Rv. 227588).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è
istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di
non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove
soprawenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le
parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495
cod. proc. pen.. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è
mai censurabile in cassazione a norma dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen.,
bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo. (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 10858 del 21/10/1996 dep. 19/12/1996 Rv. 207067).
Nel caso di specie non si versa in ipotesi di prove sopravvenute o
scoperte, ma di prove che l’imputato non ha ritenuto di dedurre
tempestivamente.
Peraltro la Corte territoriale ha altresì motivato in modo non
manifestamente illogica (come si preciserà trattando del terzo motivo di

3

ricorso) la ritenuta superfluità degli accertamenti richiesti, a fronte delle
complessive risultanze acquisite ritenute convincenti.
Il terzo motivo di ricorso svolge censure di merito, disattese dalla Corte
d’appello con la ricostruzione della vicenda.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la
renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione

non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass.

Sez. 5″ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez.
2″ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla
verità degli enunciati che la compongono.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti
specifici.
La circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è stata
chiesta con i motivi di appello ed in ogni caso è implicitamente disattesa
dall’entità della somma richiesta (€ 2.000,00).
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del
danno di speciale tenuità é infatti applicabile anche al delitto tentato quando
sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un
preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento,
il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013 dep. 28/06/2013 Rv.
255528).

4

La pena detentiva è stata inflitta nel minimo edittale: anni 5 di
reclusione (pari a mesi 60) ridotti di due terzi conducono ad anni 1 mesi 8 di
reclusione (pari a mesi 20).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 18.10.2013.

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA