Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44224 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44224 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Di Franco Emilia, nata a Bologna il 6.2.1960,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, sezione 2^ penale, in
data 5.10.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Mario Fraticelli, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore della parte civile Giovanardi Gloria, Avv. Paolo Appella, il
quale ha presentato conclusioni scritte.

Data Udienza: 18/10/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza in data 11.11.2008, il Tribunale di Firenze dichiarò Di
Franco Emilia responsabile del reato di cui agli artt. 81, 643 cod. pen. e —
concesse le attenuanti generiche — la condannò alla pena di anni 1 mesi 4 di
reclusione ed € 160,00 di multa. L’imputata fu altresì condannata al

risarcimento dei danni (liquidati in € 20.000,00) ed alla rifusione delle spese a
favore della parte civile Giovannardi Erminia.
Avverso tale pronunzia l’imputata propose gravame e la Corte d’appello
di Firenze, con sentenza del 5.10.2012, in riforma della decisione di primo
grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione, confermò le
statuizioni civili e condannò l’imputata alla rifusione a favore della parte civile
delle ulteriori spese di giudizio.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una
situazione di deficienza psichica in capo alla persona offesa sulla base
della perizia del dott. Marchi e delle dichiarazioni di Giovannardi
Gloria; sarebbero state ignorate le deposizioni della dott.ssa Zagni, di
Lagazzi Katia e Santachiara Stefano, nonché le stesse conclusioni
della perizia del dott. Marchi; nella perizia si afferma che la persone
offesa in banca, rimaneva seduta, mentre Santachiara e Lagazzi
hanno riferito che incassava personalmente il denaro; la certificazione
del medico di famiglia dott.ssa Zagni smentirebbero le conclusioni del
perito;
2. vizio di motivazione in relazione al valore probatorio attribuito alle
dichiarazioni dei nipoti della persona offesa Giovannardi Gloria e
Giovannardi Marcello, in quali facevano visita di rado alla zia e non
erano destinatari di successione necessaria; la persona offesa voleva
bene all’imputata ed ha riferito che la stessa era rimasta sconvolta
dalle accuse e non aveva più volto gestire alcunché.
Con memoria depositata il 3.10.2013 il difensore della parte civile ha
chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

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Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è generico.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di
manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne
illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente

con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
Nel caso di specie al ricorso non sono allegati e non sono nello stesso
stati trascritti integralmente gli atti richiamati.
Il secondo motivo di ricorso svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle censure (p. 7 e 8
sentenza impugnata) in modo non manifestamente illogico e quindi non
censurabile in questa sede.
Nel caso in esame la ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una
ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia
di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della
motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la
ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice,
deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi
alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di
esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep.
22.12.1998 rv 212054).
li ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell’imputata, \
alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte

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civile Giovanardi Gloria, che si liquidano, alla luce dell’attività difensiva
concretamente svolta e della nota spese, in € 2.706,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
giudizio dalla parte civile Giovanardi Gloria liquidate in € 2.706,00, oltre I.V.A.
e C.P.A.
Così deliberato in data 18.10.2013.

Condanna l’imputatmlla rifusione delle spese sostenute per questo grado

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