Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44223 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44223 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Timpani Aurelio, nato a Rosarno il 25.9.1958,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione
penale, in data 17.5.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Mario Fraticelli, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Data Udienza: 18/10/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 18.10.2007, il Tribunale di Palmi dichiarò Timapani
Aurelio responsabile del reato di un assegno e lo condannò alla pena di anni
2 mesi 2 di reclusione ed € 2.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17.5.2012, confermò la
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione
anche sotto il profilo del travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in
quanto la Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza relativa
all’omessa assunzione di mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.
e segnatamente l’esame dei soggetti che avevano assistito alla vendita del
cavallo ed alla consegna dell’assegno da parte di due sconosciuti. Sarbbe
stata così provata la buona fede dell’imputato. Peraltro il cavallo era stato
consegnato da Berlangieri Leonardo all’imputato in custodia in attesa di
vendita, ma tale versione, siccome diversa da quella resa in fase di indagini
preliminari è stata disattesa. Peraltro neppure sarebbero stati avvantaggiati
coloro che cedettero l’assegno posto che il cavallo non venne ritirato. La
Corte territoriale non avrebbe perciò tenuto conto dell’ipotesi alternativa
favorevole all’imputato e la motivazione sarebbe carente basandosi sulla
inverosimiglianza della versione dell’imputato, commerciante esperto.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 cod. proc.
pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata.
Infatti la Corte territoriale ha argomentato che a seguito della
negoziazione dell’assegno bancario di € 1.500,00 compendio di furto da
parte di D’Agostino Giovanni, si era appreso da costui che l’assegno gli era
stato consegnato da Berlangieri Leonardo quale corrispettivo per la vendita
di un cavallo. A sua volta Berlangieri dichiarava di aver ricevuto l’assegno da
Timpani per la vendita di un cavallo. In dibattimento modificava in parte

\

decisione di primo grado.

quanto dichiarato, ferma la provenienza dell’assegno da Timpani. L’imputato
in sede di esame affermava di aver ricevuto l’assegno da due individui che
non era in grado di identificare. La Corte d’appello ha ritenuto infondata la
doglianza relativa alla mancata acquisizione di ulteriori prove ai sensi dell’art.
507 cod. proc. pen. sul rilievo che il mancato esercizio del relativo potere da
parte del giudice non richiede motivazione allorché sia implicitamente
desumibile la superfluità delle prove in questione. Ha altresì ritenuto

inverosimile la versione dell’imputato, il quale, commerciante esperto del
settore, avrebbe accettato un assegno da sconosciuti per la vendita di un
cavallo di cui non era proprietario.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la
renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass.
Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez.
2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla
verità degli enunciati che la compongono.
Nel caso in esame il ricorrente propone una ricostruzione alternativa a
quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione,
perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata
dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione
contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere
inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a
quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza
alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv
212054).

3

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 18.10.2013.
Il Consigliere estensore
Piercamillo Davigo

Il Presidente
allo
es ci

_

dedotti.

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