Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44222 del 30/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44222 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORUSO BARTOLOMEO N. IL 15/05/1947
avverso la sentenza n. 1485/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro dichiarava
estinto per intervenuta prescrizione il reato di detenzione illegale di due ordigni esplosivi
contestato a Bartolomeo Amoruso.
2. L’imputato ha proposto ricorso deducendo che vi erano fondati elementi per
pervenire all’assoluzione, posto che la sentenza di primo grado era fondata sulle
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi
in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che
a quello di “apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U., n, 35490 del, 28/05/2009, Tettamantí, rv.
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Alla dichiarazione di inammissibilità del ricors consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2015.
dichiarazioni inutilizzabili di una testimone alla polizia giudiziaria.