Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44219 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44219 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHISARI MAURIZIO CARMELO N. IL 19/06/1968
avverso la sentenza n. 177/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
24/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
„ Ar- /, /
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,
Ver p ev n,
che ha concluso per
1444,4 ubs .W.g t”:
w c’
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/10/2013

Con sentenza del 24 giugno 2011, la Corte di appello di Messina ha
confermato la sentenza emessa il 29 maggio 2008 dal Tribunale di Messina, Sezione
distaccata di Taormina, con la quale CHISARI Maurizio era stato condannato alla
pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa quale imputato dei
delitti di truffa ricettazione al medesimo ascritti.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnovando censure già
dedotte in appello e disattese dai giudici del grado lamenta che sia stata utilizzata la
deposizione di un ufficiale di p.g. sul contenuto di una denuncia, la insussistenza
dell’elemento oggettivo del delitto di truffa, la insussistenza della aggravante del
nesso teologico per la truffa che mancherebbe di condizione di procedibilità, la
insussistenza del delitto di ricettazione per mancanza dell’elemento soggettivo e la
mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso palesemente inammissibile. Quanto alle censure relative alla
inutilizzabilità ex art.195, comma 4, cod.proc.pen. delle dichiarazioni rese da un
ufficiale di polizia giudiziaria, i giudici del merito hanno infatti replicato facendo
riferimento — come d’altra parte univocamente emerge dalla stessa sentenza di primo
grado – alle “dirette” dichiarazioni delle persone offese ed al sequestri dei titoli,
escludendo, dunque, qualsiasi autonomo risalto ai generici riferimenti dell’ufficiale di
polizia giudiziaria che aveva proceduto alla relativa acquisizione; hanno inoltre dato
atto, in punto di procedibilità del reato di truffa, della esistenza della querela; hanno
altresì puntualizzato gli elementi in base ai quali era provata la consapevolezza da
parte dell’imputato della provenienza illecita degli assegni e la materialità dei fatti al
medesimo ascritti; hanno infine sottolineato come, in base alle risultanze del
certificato penale non potesse essere concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena. Le censure, dunque, si rivelano del tutto aspecifiche e
palesemente infondate nel merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che si stima equo determinare in euro mille alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassakklle ammende.
Così deciso in Roma,i1 18 ottobre 2013
Il Con igliere estensore

20
) esidente

OSSERVA

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