Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44218 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44218 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGNOZZA GERARDO N. IL 20/02/1960
DANISE GIUSEPPE N. IL 21/06/1972
avverso la sentenza n. 390/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ti.
che ha concluso per e. \tue ,2

Udito, per-la-paFte-eivile, l’A v vUdit i difensor Avv.
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Data Udienza: 18/10/2013

Con sentenza del 4 ottobre 2012, la Corte di appello di Salerno in parziale
riforma della sentenza emessa il 16 giugno 2008 dal Tribunale della medesima città
nei confronti di DANISE Giuseppe e PAGNOZZA Gerardo, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti del DANISE in ordine al reato di cui al capo F)
perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena nei suoi
confronti in anni sette e mesi undici di reclusione ed euro 3.400 di multa,
confermando la condanna del PAGNOZZA alla pena di anni sei e mesi tre di
reclusone ed euro 3.000 di multa.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione
entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto nell’interesse di DAN1SE Giuseppe, si
lamenta vizio di motivazione in ordine alla dedotta nullità della notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado e si rinnovano le identiche censure già
proposte in appello a proposito del mancato espletamento di una perizia per
l’accertamento della incapacità processuale dell’imputato. Si deduce poi la
insussistenza dei reati in quanto la persona offesa avrebbe spontaneamente effettuato
le erogazioni di denaro all’imputato in via di amicizia e si lamenta che la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio sia stata effettuata senza adeguata
motivazione. Nel ricorso del PAGNOZZA si lamenta vizio di motivazione e
violazione di legge in quanto non sarebbero state accertate le condizioni psicofisiche
del denunciante, alle cui dichiarazioni si sarebbe dato immotivato credito e si lamenta
la eccessività della pena.
I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibili. Quanto a quello del
DANISE va osservato che la censura in rito è palesemente inconsistente, in quanto gli
eventuali vizi della notifica dell’estratto contumaciale rilevano solo ai fini della
tempestività dell’appello, che è stato proposto e deciso. A proposito delle altre
censure, relative alla mancanza di perizia sulla capacità processuale del DENISE e
quelle concernenti i profili di responsabilità per entrambi gli imputati, così come le
generiche doglianze relative al trattamento sanzionatorio, si tratta di questioni che si
rivelano del tutto aspecifiche o meramente reiterative di profili già dedotti e
puntualmente delibati e disattesi dai giudici a quibus con motivazione esauriente e
corretta sul piano logico argomentativo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.
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OSSERVA

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013

Il Presidente

Il Consi liere estensore

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