Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44216 del 18/10/2013

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44216 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
nei confronti di:
B.B.
F.F.
avverso la sentenza n. 117/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -T7.
che ha concluso per

Udito; per_laparte-eivile;-PAvv
Uditi difensor Avv.

oec,

Data Udienza: 18/10/2013

Il difensore di A.A., propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata il 12 ottobre 2012 dalla Corte di appello di Bari con
la quale confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città il 19
aprile 2011 di assoluzione di B.B. e F.F. dai reato loro
ascritti per insussistenza del fatto, condannando lo stesso A.A., parte civile
appellante, al pagamento delle spese processuali. Deduce il ricorrente che la
condanna alle spese non conseguenza automatica della pronuncia di appello ma deve
essere motivata in base a profili di colpa che la sentenza impugnata non ha messo in
luce, evocandosi al riguardo la disciplina prevista per la condanna alle spese del
querelante.
Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare
che in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha
l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso
in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione
dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga
impugnazione del P.M.. (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005 – dep. 16/11/2005, P.G. e
P.C. in proc. Misiano, Rv. 232165).
Al rigetto del ricorso segue dunque la condanna al pagamento delle spese
processuali anche in relazione al presente grado.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013
Il Consi.liere estensore

OSSERVA

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