Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44212 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44212 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Catanzaro avverso
l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 22/12/2012 nel
procedimento nei confronti di :
Di Renzo Pasquale, n. a Mileto il 12/05/1948;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale E. Cesqui, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il P.G. presso la Corte d’Appello di Catanzaro propone ricorso per violazione
di legge avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia con cui,
a fronte di richiesta di emissione di decreto penale, si è dichiarato non luogo a
procedere nei confronti di Di Renzo Pasquale per il reato di cui all’art.2, comma 1
bis, del d.l. n. 463 del 1983, perché il fatto non costituisce reato.

Data Udienza: 09/10/2013

2. Osserva il ricorrente, lamentando errata applicazione dell’art. 2 comma 1 bis
predetto, nonché degli artt. 129 e 459 c.p.p., che il Gip può pervenire a
prosciogliere la persona per la quale vi è richiesta di decreto penale di condanna
solo laddove risulti evidente la prova positiva dell’innocenza ovvero risulti
impossibile acquisire la prova della colpevolezza mentre tale pronuncia non è
possibile ove si debba procedere a operazioni di comparazione e valutazioni di

proscioglimento è stato illegittimamente pronunciato atteso in ogni caso il dato
certo dell’omesso versamento delle ritenute e dalla avvenuta ricezione della
contestazione dell’accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. L’art. 459 c.p.p., comma 3, prevede che quando il giudice
non accoglie la richiesta di emissione di decreto penale, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, restituisce gli atti al P.M.;
questa Corte ha pertanto affermato che il giudice per le indagini preliminari può,
qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero
abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle
ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche per la mancanza,
insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma
2, ipotesi alle quali, prima del dibattimento, non essendo stata la prova ancora
assunta, l’art. 129 c.p.p. non consente venga attribuito valore processuale (sulla
scia di Sez. U., n.18 del 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375, tre le
altre, Sez. 3, n. 15031 del 24/10/2012, P.G. in proc. Cocco); negli stessi termini
si è, successivamente, aggiunto che il giudice chiamato a valutare la richiesta di
emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento,
secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la
prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono
essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è
preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante
un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (Sez. 5, n.
14981 del 24/03/2005, P.M. in proc. Becatelli, Rv. 231461).
Nella specie, invece, il giudice di merito è pervenuto a dichiarare non doversi
procedere nei confronti dell’imputata rietenendo incerta e comunque non
dimostrata la volontà dell’imputata di commettere l’appropriazione sulla base,
secondo un percorso argomentativo tra l’altro carente di logica, dell’esiguità della
somme non versate e della occasionalità. Né lo stesso giudice appare avere
2

dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio. Nella specie il

considerato che per la configurabilità del reato in questione è richiesto il mero
dolo generico, caratterizzato dalla mera coscienza e volontà della omissione o
della tardività del versamento delle ritenute (cfr., Sez. 3, n, 13100 del
19/01/2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 47340 del 15/11/2007, Arbuatti e
altro, Rv. 238617).

degli atti al Tribunale di Vibo Valentia

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Vibo Valentia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

est.

Il Presidente

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione

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