Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44210 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44210 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Vasius Strevis Elvis, n. a Scutari (Albania) il
08/09/1991;

avverso l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Chieti in data 31/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vasiu Strevis Elvis propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. presso
il Tribunale di Chieti ha disposto la convalida del provvedimento del Questore di
Chieti con cui si è tra l’altro disposto l’obbligo di presentazione dello stesso per
anni due presso la Stazione CC di San Salvo in concomitanza di manifestazioni
sportive.

Data Udienza: 09/10/2013

2. Con un unico motivo lamenta la violazione e l’erronea applicazione della legge
penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Rileva come nel decreto non si sia compiutamente accertato che la persona che
avrebbe scavalcato la recinzione e aggredito il tifoso del Francavilla sia
individuabile proprio in Vasiu Elvis, non potendosi in particolare ritenere
sufficiente, come invece ritenuto dal G.i.p., la descrizione dei fatti operata dagli

in un secondo momento. Di qui la ingiustificatezza dell’obbligo di firma imposto
ovvero la necessità di una sua riconducibilità alla misura minima di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che, anche successivamente alla modifica dell’art. 606 lett. e) cod.
proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta
pur sempre quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della
stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più
adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 23419
del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).
Nella specie, il ricorrente, nel dolersi di un preteso insufficiente accertamento
della riconducibilità alla sua persona dei fatti – presupposto della misura, finisce
per richiedere una diversa valutazione rispetto a quella già operata dal giudice
dell’impugnato provvedimento, valutazione tanto più inammissibile a fronte
dell’esaustivo percorso motivazionale impiegato dall’ordinanza.
Quest’ultimo infatti dà puntualmente conto, con argomentazione esaustiva e
logica, degli elementi che hanno condotto ad individuare nel Vasiu colui che, nel
corso dell’incontro di calcio tra le squadre Francavilla e San Salvo, ebbe, dopo
avere scavalcato la recinzione posta a delimitazione di diversi settori dello stadio,
a dirigersi contro un tesserato del Francavilla colpendolo con un calcio. In
particolare nell’ordinanza si pongono in rilievo le testimonianze dei militari
presenti che hanno riconosciuto in maniera inequivocabile il Vasiu, avendo con lo
stesso dialogato in precedenza durante l’intervallo, in tal modo venendo data
una logica giustificazione della non necessità della visione dei fotogrammi relativi
alle riprese effettuate.

2

agenti intervenuti; in realtà, l’individuazione della persona sarebbe avvenuta solo

Quanto alla doglianza in ordine alla eccessiva durata della misura, va osservato
come nella specie, a fronte di una “forbice” edittale ricompresa tra uno e cinque
anni di durata, il provvedimento impugnato abbia determinato una durata di anni
due, assai prossima al minimo e ragionevolmente rapportata alla condotta posta
in essere in concreto senza che, d’altra parte, il ricorso, al di là di astratte
petizioni di principio, chiarisca la ragione della pretesa eccessività. Il motivo è

Il ricorso va pertanto conclusivamente dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, conseguendo la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta
equa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

Il Con

est.

Il Presidente

pertanto generico e conseguentemente inammissibile.

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