Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44209 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 44209 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Botti Stefano, n. a Premosello Chiovenda (Vb) il 09/12/1959;
Calligaris Alessandro, n. a Manzano (Ud) il 12/11/1945;
Santini Pietro Paolo, n. a Gorizia il 28/06/1966;

avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Udine in data 22/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto in data 22/10/2012 il Gip presso il Tribunale di Udine,

successivamente ad ordinanza del Tribunale con cui era stata dichiarata la nullità
di un primo decreto, disponeva nuovamente il rinvio a giudizio, tra gli altri, di
Botti Stefano, Calligaris Alessandro e Santini Pietro Paolo, disponendo altresì per
la eliminazione, dal dispositivo del precedente decreto, della frase “responsabili
di reati a mente dell’art. 4 del d.lvo 74/2000” in quanto inserita per errore
materiale.

Data Udienza: 09/10/2013

2. Hanno proposto ricorso avverso detto decreto anzitutto Calligaris Alessandro e
Santini Pietro Paolo i quali premettono che, a seguito di richiesta di rinvio a
giudizio per il reato ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, il Gup, ritenendo reale
l’esborso degli elementi passivi, aveva disposto il rinvio a giudizio per il diverso
reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4, essendo stata la condotta

indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi, in tal senso riqualificando
giuridicamente il reato ma in realtà prospettando una diversa ipotesi delittuosa
rispetto a quella indicata senza intervenute modifiche dell’imputazione da parte
del P.M. Successivamente il Tribunale, ritenuto che il Gup avesse operato una
modifica sostanziale dei fatti contestati e non una mera riqualificazione giuridica,
aveva dichiarato la nullità del decreto suddetto ex art. 429, comma 2, c.p.p..
Ricevuti gli atti, il Gup, in luogo di celebrare l’udienza preliminare, provvedeva a
correggere un preteso errore materiale contenuto nel dispositivo del decreto ed
emetteva nuovo decreto ancora una volta motivato, come quello già annullato,
con riferimento alla sussistenza del reato dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 in
luogo di quello dell’art.2.
Ciò posto, con un primo motivo denunciano l’abnormità dell’atto impugnato;
osservano che da un lato la correzione avrebbe dovuto essere preceduta dal
contraddittorio ex art. 130 c.p.p. e dall’altro rilevano l’impossibilità di rimediare
ad una dichiarata nullità mediante correzione di errore materiale, tanto più
avendo il Tribunale ricollegato la nullità alla violazione dei requisiti di
completezza, precisione e chiarezza dell’art. 429, coma 1, lett. c) c.p.p.;
denunciano inoltre la violazione dell’art. 28 c.p.p., con conseguente stallo
processuale, non avendo il Gup osservato quanto deciso dal Tribunale e, ancora,
l’avvenuto abnorme esercizio, di fatto, dell’azione penale per un fatto diverso. In
ogni caso la rilevata nullità avrebbe dovuto imporre, come specificato dalla
giurisprudenza di legittimità, nuova celebrazione dell’udienza preliminare.
Ha proposto ricorso anche Botti Stefano. Dopo avere premesso che il Gup aveva
in un primo tempo disposto il rinvio a giudizio per il reato di dichiarazione
infedele (art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000) a fronte di contestazione del reato di
dichiarazione fraudolenta (art.2 del d. Igs. cit.), e che il Tribunale di Udine
dichiarava, in ragione di tale difformità, la nullità di detto decreto ravvisando
una enunciazione non chiara e non precisa dei fatti di imputazione, rileva che il
Gup, espunto il riferimento all’art.4 contenuto nel dispositivo in quanto ritenuto
errore materiale, ha reiterato il decreto stesso. Ciò posto, lamenta la violazione
dell’art. 127 c.p.p. in relazione all’art. 130 c.p.p. avendo il giudice, al di là della
2

caratterizzata non dall’indicazione di elementi passivi fittizi bensì dalla

legittimità del ricorso a tale mezzo, proceduto de plano senza apposita udienza
camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di

Va infatti ricordato che l’interesse a proporre l’impugnazione deve sussistere,
oltre che nel momento della proposizione del gravame, anche al momento della
decisione; né può configurarsi, in adesione al costante indirizzo di questa Corte,
un interesse che, privo di concretezza ed attualità, sia unicamente diretto a
vedere affermata la pretesa teorica della esattezza giuridica della decisione (cfr.,
tra le altre, Sez.5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207).
Ciò posto, nella specie va rilevato che, come risultante da copia del relativo
provvedimento trasmessa a questa Corte dal Difensore di Botti Stefano, in data
25/01/2013 il Tribunale di Udine ha dichiarato la nullità del decreto qui
impugnato e ha conseguentemente ordinato trasmettersi nuovamente gli atti al
G.i.p. per la celebrazione dell’udienza preliminare, in tal modo essendo venuto
meno l’interesse di tutti i ricorrenti alla decisione; e ciò, va aggiunto, vale anche,
in particolare, per Botti Stefano, il cui Difensore di fiducia ha rinunciato
espressamente al ricorso in data 27/09/2013, ancor prima di ogni verifica in
ordine all’avvenuto conferimento al medesimo Difensore della necessaria procura
speciale.
Ne consegue, come già anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; la non imputabilità ai ricorrenti della carenza
di interesse, determinata infatti, per quanto sopra detto, dalla pronuncia del
provvedimento del Tribunale, esclude inoltre la condanna degli stessi alle spese
del procedimento nonché alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. (vedi Sez. 3,
n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

est.

Il Presidente

interesse.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA