Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44208 del 03/10/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 44208 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARTE CIVILE
avverso la sentenza n. 8490/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 13/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lie-W/sentite le conclusioni del PG Dott. 7A..
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 42673, emessa nella pubblica udienza del 13.10.2011 e
depositata il 18 novembre 2011, questa Terza Sezione della Corte di cassazione
ha rigettato il ricorso di Mario PALMAS avverso la sentenza emessa nei suoi
confronti dalla Corte di appello di Cagliari il 9.11.2010, condannandolo al

sostenute dalle parti civili, che liquidava in complessivi euro 2000,00 oltre ad
accessori di legge.
Con istanza depositata in cancelleria in data 11 luglio 2013, il difensore delle
parti civili, premesso che le stesse erano state ammesse al patrocinio a spese
dello Stato con decreto del 28.1.2003 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cagliari, faceva rilevare che, nella sentenza di questa Corte, si era
omesso di disporre che il pagamento delle somme liquidate alle parti civili venga
effettuato in favore dello Stato, chiedendo pertanto la correzione del rilevato
errore materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La richiesta è fondata ed all’omissione deve pertanto rimediarsi tramite il
procedimento di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., disponendosi
conseguentemente che, laddove nel dispositivo della sentenza n. 42673,
pronunciata da questa Terza Sezione in data 13.10.2011 e depositata il 18
novembre 2011, è scritto «(…) nonché alla rifusione delle spese del grado
sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 2.000,00, oltre ad accessori di
legge» si aggiunga la frase «disponendone il pagamento in favore dello Stato».

P.Q.M.

Ordina che si aggiungano al dispositivo le parole «disponendone il pagamento in
favore dello Stato».
Così deciso in data 3.10.2013

pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado

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