Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44205 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 44205 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA


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sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FERRARA
nei confronti di:
STORARI ALEXANDRA N. IL 14/03/1969
CARRETTA MAURO N. IL 02/04/1942
inoltre:
STORARI ALEXANDRA N. IL 14/03/1969
CARRETTA MAURO N. IL 02/04/1942
avverso la sentenza n. 329/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
12/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i 2_
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che ha concluso per 9 L.–E=g2–et c-ca—tzo
<=Ls í,r,<„ epc.c2r. A le,pe129-0 C(2_42.--e_Q-•— Data Udienza: 10/10/2013 34161/2013 ORDINANZA Rilevato che con sentenza del 12 febbraio 2013 il Tribunale di Ferrara ha assolto perché il fatto non costituisce reato Storari Alexandra e Carretta Mauro, cui era stato contestato il il reato di cui agli articoli 110 c.p. e 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006 per avere, fino al 15 ottobre 2008, la prima quale legale rappresentante dell'azienda municipalizzata AMFSEC S.p.A. e il secondo quale legale rappresentante di Niagara S.r.l. e Carpispurgo S.r.l., smaltito rifiuti prodotti da forni crematori mediante il loro conferimento a Niagara S.r.l. - società non attraverso il trasportatore Carpispurgo S.r.l.; Rilevato che ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara adducendo due motivi: violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui tener conto nell'applicazione di questa quanto alla ritenuta possibilità di qualificare come rifiuti non pericolosi quelli prodotti dalla depurazione dei fumi provenienti da impianti crematori contenenti mercurio quale primo motivo e, quale secondo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla asserita buona fede degli imputati; Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 569, comma terzo, c.p.p., il ricorso per saltum così proposto dal PM debba convertirsi in appello, in quanto il secondo motivo è riconducibile all'articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., dovendosi conseguentemente trasmettere gli atti alla corte territoriale competente; P.Q.M. Qualificato il gravame come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013 Il Consigliere Estensore Il Presidente autorizzata a riceverlo, trattandosi di rifiuto speciale pericoloso avente CER 10140* -

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