Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44201 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 44201 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIRASOLE GIOVANNI N. IL 24/09/1976
avverso la sentenza n. 582/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P 2.2-Z–tte_
che ha Q Qncluso per

_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/10/2013

, 16086/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2012 la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva l’appello
proposto da Girasole Giovanni avverso sentenza del 3 maggio 2011 con cui il Tribunale di Gela
lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 15.000 di ammenda per i
reati, accertati il 10 dicembre 2008 e avvinti da continuazione, di cui agli articoli 44, lettera b),
d.p.r. 380/2001 (capo A), 64 e 71 d.p.r. 380/2001 (capo B), 65 e 72 d.p.r. 380/2001 (capo C)

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo denuncia violazione di
legge e vizio motivazionale per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, avendo la
corte ritenuto erroneamente che l’attività illecita fosse ancora in corso al momento
dell’accertamento del 10 dicembre 2008, mentre dalla testimonianza del 14 dicembre 2010
resa dall’agente di polizia Lombardo intervenuto sul posto risulterebbe che al momento del
sopralluogo non vi erano operai e quindi i lavori non erano in corso, bensì il fabbricato “si
presentava ormai realizzato”. Dovendosi la prescrizione determinare secondo l’ipotesi più
favorevole per l’imputato ed eliminare ogni ragionevole dubbio il collegio avrebbe dovuto
dichiarare la prescrizione tenendo conto che la consumazione dell’illecito (reato permanente,
perché la condotta protrae per tutta la durata dei lavori) coincide con l’ultimazione dell’opera:
e l’opera doveva ritenersi completa il 10 dicembre 2008. Che i lavori fossero terminati prima,
risulta anche dall’avere l’imputato depositato 1’8 maggio 2007 in Comune la comunicazione di
una recinzione del lotto di terreno in questione. Il secondo motivo denuncia violazione degli
articoli 163 e 164 c.p. in combinato disposto con l’articolo 133 c.p. per la negazione della
sospensione condizionale della pena, pur non avendone mai usufruito l’imputato e avendo
questi come unico precedente una condanna del 2005 ex articolo 650 c.p. ad euro 90 di
ammenda, tempestivamente pagata il 22 febbraio 2005. Viola le norme invocate il fatto che la
decisione sia stata determinata solo dalla circostanza che l’imputato avesse “comunque dei
precedenti penali, quand’anche non gravi”, dovendosi invece valutare complessivamente la
personalità del reo in funzione del giudizio prognostico alla luce dell’articolo 133 c.p. Il terzo

e 93 e 95 d.p.r. 380/2001 (capo D).

motivo denuncia vizio motivazionale per mancata concessione della sospensione condizionale,
essendosi la corte limitata ad affermare che l’imputato non si asterrà da ulteriori delitti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 II primo motivo è, sostanzialmente, di natura fattuale – poiché mette in discussione la
data di ultimazione dei lavori, che ad avviso del ricorrente risulterebbe provata in epoca tale da
aver fatto maturare la prescrizione dei reati – e ripropone un motivo d’appello adeguatamente
esaminato dalla corte territoriale. Infatti la prima doglianza dell’atto d’appello concerneva
ancora la tempistica della costruzione, e la corte territoriale l’ha confutata osservando che “la

.n-)

circostanza che il Girasole abbia comunicato in data 8 maggio 2007 la realizzazione di una
recinzione non ancora a tale data il verificarsi del fatto di reato, e ciò perché la comunicazione
della collocazione della recinzione nulla inferisce circa il più grave fatto della costruzione
abusiva”. Che questa sia stata, poi, realizzata posteriormente rispetto alla comunicazione la
corte lo deduce, evidentemente senza illogicità, dal fatto che “i verbalizzanti hanno riscontrato
la costruzione ancora in fase di definizione, essendo state realizzate solo le strutture di fondo,
ma non ancora definiti i lavori medesimi, il che induce a ritenere che l’azione illecita fosse

sequestro, di personale al lavoro edile”. Il motivo è pertanto privo di consistenza, anche perché
il chiaro vaglio delle risultanze istruttorie esternato nella motivazione della sentenza impugnata
recide l’ipotesi di una incertezza sul dies a quo prescrizionale idonea a disattendere gli esiti
probatori suddetti per rispetto del principio del favor rei, non sussistendo, appunto, incertezza
sul tempus commissi delicti (cfr. Cass. sez. III, 3 dicembre 2009-3 marzo 2010 n. 82833;
Cass. sez. H, 24 maggio 2006 n. 19472; Cass. sez. II, 19 gennaio 2005 n. 3292).; né,
parimenti, risulta configurabile una situazione di ragionevole dubbio a favore della
prospettazione difensiva.
3.2 Sono da valutare congiuntamente i due motivi relativi al diniego della sospensione
condizionale, anche questo oggetto di doglianza già in sede di appello. La corte motiva
osservando che la sospensione va “disposta solo ove sia positiva la prognosi che l’imputato si
asterrà dal commettere ulteriori delitti” e che “nella fattispecie tale prognosi non appare
probabile, proprio in forza del fatto che l’imputato abbia comunque dei precedenti penali,
quand’anche non gravi”. La motivazione appena riportata non può trovare integrazione
neppure implicita nella pur conforme sentenza di primo grado (sul meccanismo integrativo
della doppia conforme v., di recente, Cass. sez. III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n.
13926), poiché anche il primo giudice non spiega, in effetti, la negazione del beneficio della
sospensione condizionale, e anzi definisce l’imputato, laddove illustra la determinazione della
pena, “sostanzialmente immune da pregiudizi penali” (e infatti, nel motivo d’appello, si
lamenta come non comprensibile un simile “diniego implicito” del beneficio). Il secondo
giudice, come si è appena visto, fonda una prognosi di esito negativo su quelli che definisce,
laconicamente e usando incongruamente il plurale, “precedenti penali”, laddove l’imputato
risulta avere un unico precedente penale, di gravità d’altronde minima, consiiderata la pena
inflitta (e immediatamente adempiuta) di euro 90 di ammenda. Una motivazione siffatta
risulta, a ben guardare, di una genericità così assoluta da potersi definire apparente: il giudice
di merito doveva indicare specificamente per quale motivo la prognosi di commissione di
ulteriori reati da parte del ricorrente poteva sortire (soltanto) da un’unica condanna subita nel
2005 per il reato di cui all’ articolo 650 c.p. ad euro 90 di ammenda, e dunque per un illecito
neppure attinente a quelli per cui l’imputato veniva in questo caso processato. La valutazione
dei presupposti oggettivi e soggettivi evincibili dagli articoli 163 e 164 c.p. (cfr. da ultimo Cass.

ancora in fase di esecuzione, indipendentemente dalla presenza in loco, al momento del

• sez. III, 27 giugno 2012 n. 29162) deve invece essere trasfusa in una motivazione non
apparente e quindi meramente assertiva, bensì pienamente idonea a giustificare con specificità
nel caso concreto la negazione del beneficio.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla mancata concessione del beneficio con
rinvio ad altra sezione della corte territoriale.

P.Q.M.

altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA