Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44200 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 44200 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMANA SANTO DAVIDE N. IL 10/09/1979
avverso la sentenza n. 1181/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. spa.,:t.
14- 2-e-42
che ha concluso per J(
1.4•~1~57;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con sentenza del
3/2/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava Santo Davide
Mammana colpevole del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, e di
violazione alle normative sulle edificazioni in c.a. e antisismica, e lo
con ordine di demolizione dell’opera abusiva.
La Corte di Appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 25/10/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Mammana, con i seguenti
motivi:
-vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità
dell’imputato;
-violazione dell’art. 81 cpv cod.pen., circa la quantificazione della pena, e
degli artt. 62 bis e 133 cod.pen., non risultando giustificata la mancata
concessione delle attenuanti generiche e l’entità del trattamento
sanzionatorio applicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal giudice di merito, in punto di sussistenza dei

(

condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda,

reati in contestazione e di ascrivibilità di essi in capo al prevenuto, a
seguito di una puntuale ed esaustiva lettura degli elementi costituenti la
piattaforma probatoria: il prevenuto è proprietario del terreno su cui è
stata edificata l’opera abusiva; al momento dell’accertamento è stato
Mammana ignorasse la realizzazione dell’opera, ed era sprovvisto di titolo
abilitativo alla esecuzione dei lavori de quibus.
Peraltro, con il ricorso si tende a fornire una diversa ricostruzione dei
fatti, non consentita in sede di legittimità, in specie, come nel caso in
oggetto, quando il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente, si
rivela esente da vizi logici.
Fondato, di contro, è da ritenere il secondo motivo di annullamento,
attinente alla dosimetria della pena, in quanto è evidente l’errore di
calcolo in cui è incorso il giudicante: il Tribunale, nel determinare la pena
finale, è partito da una pena base di mesi 2 di arresto ed euro 8.000,00 di
ammenda, per il capo A), aumentata per la continuazione con i reati B),
C), D), E) ed F) in ragione di giorni 5 ed euro 200,00 per ogni singola
violazione. Risulta evidente che il calcolo è erroneo, visto che l’aumento,
per la continuazione, avrebbe dovuto essere di giorni 25 di arresto ed
euro 1.000,00 di ammenda, che, ridotta per il rito abbreviato, andava
fissata in mesi 1 e giorni 27 di arresto, con relativa diminutio sulla pena
pecuniaria.
Conseguentemente, questa Corte ritiene sul punto di intervenire,
emendando la pronuncia dall’errore rilevato, così da riportare la pena nei
termini correttamente fissati dal decidente, ma erroneamente dallo
stesso calcolati; per cui il trattamento sanzionatorio va corretto nel senso
che il prevenuto è condannato alla pena di giorni 56 di arresto ed euro
4.666,00 di ammenda.

2.-

trovato sui luoghi, circostanza questa che non consente di ritenere che il

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rettifica la sentenza impugnata in punto
di quantificazione della pena, che determina in giorni 56 di arresto ed

Così deciso in Roma il 10/10/2013.

euro 4.666,00 di ammenda; rigetta il ricorso nel resto.

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