Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 442 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 442 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARCO PINO N. IL 20/09/1973
avverso la sentenza n. 3587/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 27/02/2013 ha confermato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 16/04/2012, con la quale

De’. Marco Pino era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli 44 lett. b), 93 e 95 del DPR n.
380/2001, a lui ascritti, per avere realizzato una veranda in sopraelevazione su un fabbricato
preesistente senza il permesso di costruire e senza l’osservanza delle altre prescrizioni di legge
citate; la Corte territoriale ha, però, ridotto la pena inflitta all’imputato nella misura ritenuta di

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che il manufatto di cui alla contestazione
aveva natura pertinenziale e, pertanto, non richiedeva il rilascio del permesso di costruire, nonché
dedotto la prescrizione dei reati;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le medesime questioni, già sottoposte all’esame
dei giudici di merito, della natura pertinenziale dell’opera abusiva e della prescrizione dei reati,
essendo stati commessi in data 18/04/2008;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che l’opera di cui alla contestazione
necessitava del rilascio del permesso di costruire, dovendosi escludere la natura pertinenziale della
stessa alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte in materia; che è stata altresì
correttamente esclusa la prescrizione dei reati in applicazione degli art. 157 e 160 c.p., come
modificati dalla L. n. 251/2005;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

giustizia;

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