Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44199 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44199 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) D’Avino Rosa

nata il 10.7.1959

avverso la sentenza del 17.10.2012
della Corte di Appello di Napoli
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr.Gabriele Mazzotta, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

1

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per Cassazione D’Avino Rosa, denunciando la violazione di legge in relazione
all’art.486 c.p.p.
La Corte territoriale, benché fosse stato depositato certificato medico attestante l’impedimento
dell’imputata, senza alcun accertamento e basandosi su “conoscenze mediche personali e
discutibili”, rigettava l’istanza, impedendo la partecipazione al dibattimento con grave
violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione dei reati, essendo il termine di
prescrizione di anni 4 decorso, pur tenendo conto della sospensione dal 25.3.2008 al
20.1.2009, alla data del 4.1.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, venendo denunciata la violazione di una norma processuale, il
giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti
processuali.
Tanto premesso, il certificato datato 16.10.2012 era del seguente tenore: ” Si certifica che la
sig.ra D’Avino Rosa n. il 10.7.59 è affetta da lombosciatalgia acuta con difficoltà
deambulatoria. Pertanto è inabile e non in condizioni di viaggiare. Prognosi gg. quattro”.
La Corte di Appello, con ordinanza dibattimentale del 17.10.2012, rigettava l’istanza di rinvio,
con questa motivazione: “Ritenuto che dal certificato prodotto in cui si diagnostica una lombo
sciatalgia acuta con difficoltà deambulatoria, non emerge l’impedimento assoluto a comparire,
attesa la genericità della diagnosi e la normale superabilità della fase acuta con i presidi
normali terapeutici, anche in considerazione del fatto che il certificato è di data 16.10.12”.
Tanto premesso in fatto, va ricordato che, a norma dell’art.420 ter comma 1 c.p.p., il giudice
dispone, anche di ufficio, il rinvio dell’udienza quando l’imputato non si presenti e risulti che
l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o
altro legittimo impedimento. Deve trattarsi quindi di un legittimo impedimento che determini
un’ assoluta impossibilità a comparire.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “….. pur quando venga prodotto, a sostegno di
una richiesta di rinvio per giustificato impedimento a comparire, un certificato medico
attestante l’esistenza di una determinata patologia, ciò non impedisce al giudice di valutare,
anche indipendentemente da una eventuale verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di
comune esperienza…..se detta patologia comporti effettivamente una impossibilità, per il
soggetto che ne è portatore, di comparire in giudizio, se non a prezzo di grave e non altrimenti
evitabile rischio per la propria salute, non potendosi considerare preclusivo di una tale
valutazione il solo giudizio espresso nel medesimo certificato….circa la genericamente ritenuta
necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un determinato periodo di riposo e
cure; e ciò in quanto una tale necessità, siccome rapportata, per sua natura, unicamente alla
finalità di un superamento che sia il più rapido e completo possibile dell’affezione patologica in
atto, quale che sia la sua natura e gravità, non implica, di per sè, che qualora essa non venga
soddisfatta, ciò comporti come automatica ed ineluttabile conseguenza l’insorgere di un danno
o di un pericolo gravi per la salute del soggetto; condizione, questa, da riguardarsi, peraltro,
come imprescindibile ai fini della configurabilità di quella “assoluta impossibilità di comparire”

2

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17.10.2012 confermava la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, emessa in data 20.1.2009, con la
quale D’Avino Rosa era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 1, giorni 20 di arresto ed euro
13.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.44 lett.b) DPR 380/2001 (capo a) , 93, 94 e
95 DPR 380/2001 (capo b) per aver realizzato, senza gli adempimenti previsti per le opere in
zona sismica e senza permesso di costruire, in sopraelevazione ad un edificio preesistente un
manufatto In muratura di m.10,60 X 10,60.

4. I reati, poi, non erano certo prescritti al momento della emissione della sentenza.
Trattandosi di reati contravvenzionali commessi dopo l’entrata in vigore della L.251/2005, il
termine massimo di prescrizione, a norma degli artt.157 e 160 c.p., come riformulati, è di anni
5 (essendo intervenuta interruzione con l’emissione del decreto di citazione a giudizio), cui
bisogna aggiungere la sospensione, come riconosce la stessa ricorrente, dal 25.3.2008 al
20.1.2009.
La prescrizione, quindi, sarebbe maturata il 4.1.2013, vale a dire dopo l’emissione
(17.10.2012) della sentenza impugnata.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
4.1. E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione maturata successivamente.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni,
ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale
derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno
dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di
impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non
punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto
invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria
absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo
altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato
il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10.10.2013

che è richiesta dalla legge perché l’impedimento possa dirsi idoneo a giustificare
l’assenza”(Cass.sez.5 n.5540 del 14.12.2007).
Anche secondo Cass.sez.6 n.24398 del 26.2.2008 “E’ legittimo il provvedimento con cui il
giudice di merito- investito di una richiesta di rinvio per impedimento dell’imputato a comparire
con allegato certificato medico che si limiti ad attestare l’infermità di per sé non invalidante
(nella specie “colica renale”) e la prognosi senza nulla affermare in ordine alla determinazione
dell’impossibilità di comparire- abbia ritenuto l’insussistenza del dedotto impedimento e
dichiarato la contumacia dell’imputato”.
3.1.11 certificato rilasciato alla D’Avino non attestava, come ha correttamente argomentato la
Corte di merito, una assoluta impossibilità a comparire, facendosi riferimento a “difficoltà
deambulatorie”.
Inoltre, come ha ineccepibilmente rilevato la Corte, la fase acuta era riferita al giorno
dell’accertamento (16.10.2012) per cui con gli ordinari presidi sanitari tale fase doveva
ritenersi almeno in parte superata per il giorno dell’udienza.
La genericità della diagnosi non consentiva, pertanto, di ritenere in alcun modo provato
l’assoluto impedimento a comparire in udienza.
La Corte territoriale, nel disattendere l’istanza di rinvio, ha quindi esaminato la natura
dell’infermità (per come riportata nello stesso certificato medico) e ne ha motivatamente
ritenuto il carattere non impeditivo.

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