Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44198 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44198 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARACINO MARTINO N. IL 21/04/1963
avverso la sentenza n. 2684/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.p.4…..4 //42-202:7,
che ha concluso per
4.1e…V72-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con sentenza del
19/11/2010, dichiarava Martino Paracino responsabile dei reati di cui agli
artt. 181 d.Lvo 42/04, 44 lett. c), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95, d.P.R. 380/01,
preesistente, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in
difetto di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, la
demolizione del muro di prospetto sul terrazzo con ricostruzione in
blocchi di pomi-cemento, la demolizione dei solai di copertura e la
ricostruzione degli stessi, eseguendo le dette opere senza un progetto
esecutivo e la direzione di un professionista abilitato, omettendo di
denunziare l’inizio dei lavori all’ufficio del Genio Civile, senza avere
ottenuto la prescritta autorizzazione; lo condannava alla pena,
condizionalmente sospesa di mesi 1 di arresto ed euro 23.000,00 di
ammenda, con ordine di rimessione in pristino dei luoghi e demolizione
delle opere abusive, concedendo, altresì, il beneficio della non menzione.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 30/11/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Paracino, con il seguente
motivo:
,

-violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., per mancata correlazione
tra la imputazione contestata e la sentenza di primo grado, in quanto
giammai era stata contestata al prevenuto la realizzazione di opere
comportanti un aumento volumetrico, determinante l’affermata
responsabilità in capo allo stesso.

I

perché quale proprietario e committente realizzava su un immobile

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito in ordine
di esse in capo all’imputato, si palesa logica e corretta.
Con l’unico motivo di annullamento la difesa del Paracino invoca
l’annullamento della impugnata pronuncia, eccependo la carenza di
motivazione in ordine alle censure mosse con l’atto di appello, aventi ad
oggetto la mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la
sentenza di primo grado, con conseguente violazione degli artt. 521 e 522
cod.proc.pen..
La censura è del tutto destituita di fondamento.
Rilevasi che, con riferimento al principio di correlazione tra imputazione
contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una
trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così
da pervenire ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che
l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va
esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, tra
contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione
concreta di difendersi in ordine all’oggetto della imputazione ( Cass. S.U.

alla ritenuta sussistenza delle violazioni in contestazione e alla ascrivibilità

15/7/2010, Carelli; Cass. 14/1/2000, n. 383; Cass. S.U. 22/10/1996, n.
16)
Orbene, nella specie, al Paracino è stato contestato di avere realizzato, in
difetto di titolo abilitativo, alcuni interventi di ristrutturazione edilizia in
manutenzione straordinaria preventivamente comunicati all’ente
territoriale, consistenti nella demolizione di tutta la tramezzatura del
muro di prospetto sul terrazzo con ricostruzione in blocchi di pomicemento, dove sono state ricavate una apertura di accesso al terrazzo ed
una finestra; demolizione dei muri perimetrali del soppalco e
ricostruzione degli stessi in conci di tufo; demolizione dei solai di
copertura del piano secondo, compresa l’area di calpestio del soppalco e
demolizione del solaio di copertura dello stesso solaio, con ricostruzione
degli stessi con travi lamellari di legno.
I giudici di merito hanno evidenziato che gli interventi posti in essere
hanno, peraltro, determinato un aumento di volumetria della parte
coperta del manufatto insistente sul terrazzo.
Non si ritiene di ravvisare la eccepita violazione, visto che, con netta
evidenza, l’imputato è stato posto nella possibilità di predisporre la
propria difesa in relazione all’episodio storico, così come ascritto in

un immobile di sua proprietà, ulteriori e differenti da quelli di

imputazione e ricostruito nella fase dibattimentale.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Paracino abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

3

-g—

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro

Così deciso in Roma il 10/10/2013.

1.000,00.

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