Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44197 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44197 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLA DAVIDE N. IL 15/07/1978
avverso la sentenza n. 325/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
21/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./42.44.Z.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza dell’8/4/2011, dichiarava Davide
Pola responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. B) e 64,
d.P.R. 380/01, per avere realizzato, in difetto di titolo abilitativo, scavi di
sbancamento, 5 piattaforme di fondazioni e basamenti di muri
Villaggio Albergo Garnì, in violazione della normativa sulle edificazioni in
c.a.; lo condannava alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro
10.000,00 di ammenda.
La Corte di Appello di Trento, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 21/9/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Pola, con il seguente motivo:
-erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta sussistenza di un concorso dell’imputato nella
commissione delle due contravvenzioni contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di
ritenere che il giudice di merito ha adottato una argomentazione logica e
corretta in relazione alla ritenuta concretizzazione dei reati contestati e
alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto, in dipendenza di una
compiuta analisi valutativa delle emergenze istruttorie.
Il decidente, infatti, evidenzia che ufficiali di p.g. della Stazione Forestale
di Folgaria accertavano la realizzazione di scavi di sbancamento e
basamento di muri perimetrali, eseguita in difetto di titolo abilitativo.

I

perimetrali, relativi alla costruzione del complesso alberghiero Nuovo

Agnese Cuel, legale rappresentante della F.Pola s.r.I., proprietaria del
terreno in questione, aveva presentato una semplice DIA per scavi e
reinterri e recinzione del cantiere.
Ad avviso della Corte territoriale, a giusta ragione, appare pacificamente
di autorizzazione e l’asserita carenza di prova del concorso del Pola,
materiale e/o morale, alla commissione del fatto, appare del tutto
destituita di fondamento.
Sul punto, a sostegno delle conclusioni a cui il decidente è pervenuto, va
evidenziato il fattivo interessamento del prevenuto alla realizzazione del
progetto societario, volto alla realizzazione del complesso alberghiero di
proprietà della F.11i Pola s.r.I., come emerso dalle risultanze probatorie,
correttamente lette dal decidente: il prevenuto, infatti, curava
personalmente i rapporti con la ditta appaltatrice, nonché con la
Provincia in ordine alla erogazione dei contributi relativi al complesso
immobiliare progettato; si impegnava nel disbrigo delle pratiche
amministrative presso il Comune, sia per il deposito della DIA, sottoscritta
dalla madre, sia nel dichiarare all’ente l’effettivo inizio dei lavori, nonché
depositando la documentazione tecnica necessaria alla autorizzazione a
costruire, in epoca successiva alla variante del piano regolatore; tutte
circostanze, queste, che valgono ad individuare nel Pola l’effettivo

accertata la illegittimità della condotta di realizzazione di opere in difetto

dominus della situazione relativa alla realizzazione del complesso edilizio
e il referente della società per le pratiche relative alla costruzione.
Le predette attività svolte da costui, per la rilevanza e la essenzialità delle
stesse, escludono che possa trattarsi di un contributo saltuario e
occasionale, prestato dal semplice socio in un’ottica di semplice
collaborazione con la madre.

2

ht,–

Va, peraltro, rilevato che con il ricorso si tende ad una analisi rivalutativa
delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso
procedere a nuovo esame estimativo.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Pola abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 10/10/2013.

Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il

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