Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44196 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44196 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARDIELLO LUIGI N. IL 18/08/1944
avverso la sentenza n. 1204/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Gsnerale in persona del Dott.ft..4.4.
che ha concluso per A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con
sentenza del 13/5/2010, dichiarava Luigi Sardiello responsabile del reato
ex artt. 81 cod.pen. e 44 lett. b, d.P.R. 380/01, per avere realizzato in
difetto di titolo abilitativo l’ampliamento di un fabbricato preesistente,
destinato in parte ad abitazione e in parte a verande, e lo condannava
alla pena, subordinatamente sospesa alla demolizione, clgi mesi 8 di
arresto ed euro 30.000,00 di ammenda.
La Corte di Appello di Lecce, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 3/10/2012, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha unificato sotto il vincolo
della continuazione il reato giudicato con sentenza della Corte di Appello
di Lecce in data 1/10/2010, irrevocabile il 15/3/2011, e quello oggetto del
processo, rideterminando la pena in mesi 9 e giorni 15 di arresto ed euro
35.000,00 di ammenda; ha concesso al prevenuto il beneficio della
sospensione condizionale della sola pena detentiva; ha confermato nel
resto l’impugnata pronuncia.
Propone ricorso per cassazione personalmente il Sardiello, con i seguenti
motivi:
-violazione dell’art. 649 cod.proc.pen., in quanto l’imputato per gli stessi
fatti era stato già giudicato e condannato;
-il reato in contestazione è prescritto;
-vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena;
-la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui non applica

il

beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria, attesa
l’interezza della condanna e la possibilità del ragguaglio ex art. 135
cod.proc.pen.; peraltro deve essere applicato il beneficio della

per una maggiore superficie di mq. 164,50, per una altezza di mt. 2,80,

conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria,
ex art. 53, L. 689/81.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

dovuto vaglio di legittimità, si palesa logica e corretta, sia in relazione alla
ritenuta sussistenza dell’ascritto reato, che in relazione alla ascrivibilità di
esso in capo al prevenuto; peraltro, il decidente compiutamente riscontra
le censure libellate in atto di appello, fornendo ampia giustificazione della
ritenuta inconferenza delle stesse.
Come osservato correttamente dal giudice di merito, pacifica risulta
essere la natura abusiva del manufatto, consistente nella realizzazione di
un ampliamento di mq. 164,5 non assentito; né sussiste prova che la
realizzazione compiuta dell’opera potesse farsi risalire all’inizio del 2006.
Di contro, come rilevato dalla Corte territoriale, è risultato che il
prevenuto ha proceduto, gradualmente, ad eseguire interventi atti a
completare l’abuso programmato, così da costruire ulteriori opere, in
aggiunta a quelle edificate antecedentemente al 2006: infatti, il
decidente, con puntuale richiamo alle emergenze istruttorie, evidenzia
che gli interventi per cui è processo rappresentano una concretizzazione
dell’attività edificatoria, posta in essere dall’imputato, gradatamente, nel
corso degli anni, successivamente alle violazioni edilizie per le quali fu
resa sentenza di condanna il 12/5/09 dal Tribunale di Brindisi, per cui la
eccepita violazione del principio del ne bis in idem è del tutto destituita di
fondamento.
Conseguentemente, come correttamente evidenziato in sentenza, alcun
rilievo, ai fini di escludere la configurabilità del reato contestato, può

2,

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, sottoposta al

attribuirsi al permesso in sanatoria n. 151/ /2009, perché tale atto deve
essere ricondotto alla attività edilizia pregressa, come impone di ritenere
il fatto che lo stesso sia stato rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana
in accoglimento della domanda presentata il 22/9/2006.

in quanto il relativo termine si è maturato successivamente alla sentenza
di seconde cure, per cui la inammissibilità del ricorso, non consentendo la
rituale costituzione del rapporto di impugnazione preclude di rilevare e
dichiarare l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca ).
Del pari del tutto destituite di fondamento sono da ritenere le doglianze
attinenti al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena
pecuniaria, nonché della conversione della pena detentiva nella
corrispondente pena pecuniaria, ex art. 53, L. 689/81, in quanto i predetti
benefici sono stati invocati senza l’allegazione di alcun elemento atto a
legittimarne raccoglimento; la pena, di poi, risulta essere stata
determinata in misura prossima al minimo edittale, viste, anche la
personalità dell’imputato e la gravità del fatto contestato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Sardiello abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

Va ritenuta manifestamente infondata anche la eccezione di prescrizione

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 10/10/2013.

Ammende.

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