Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44192 del 30/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44192 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALARIS EMANUELE N. IL 26/07/1982
avverso l’ordinanza n. 441/2014 GIP TRIBUNALE di SASSARI, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito della sentenza della
Corte cost. n. 32 del 2014, rideterminava in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro
18.000 di multa la pena inflitta a Emanuele Salaris con la sentenza dell’1.2.2011 della
Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari in riforma di quella di primo grado,
in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a sostanza
stupefacente del tipo hashish.

del difensore di fiducia, denunciando il vizio della motivazione dell’ordinanza del giudice
dell’esecuzione in ordine alla rideterminazione del

quantum di pena inflitta, senza

considerare le condizioni personali e sociali del ricorrente valutate dal giudice della
cognizione, sia pure unitamente alla quantità di stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, il giudice dell’esecuzione a seguito della declaratoria di incostituzionalità ha
operato una rivalutazione piena del trattamento sanzionatorio, tenendo conto del fatto e
delle altre circostanze accertate nel giudizio di cognizione; ha, quindi, correttamente
rinnovato ora per allora il segmento di giudizio relativo all’intero trattamento
sanzionatorio, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., motivando compiutamente sul
punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2015.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo

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