Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44192 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44192 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Napoli avverso la
sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Caserta in
data 29/10/2012 nel procedimento nei confronti di :

Granata Gianluca, n. a Napoli il 22/11/1976;
Granata Salvatore, n. Napoli il 24/07/1983;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
644./
generale G. Izzo, che ha concluso per l’annullamento ~rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29/10/2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
sez. dist. di Caserta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Granata
Gianluca e Granata Salvatore in ordine ai reati di cui agli artt. 171 ter I. n. 633

Data Udienza: 09/10/2013

del 1941 (capi a e b) e 648 cpv. c.p. (capo c) per essere gli stessi estinti per
intervenuta prescrizione.

2. Ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d’Appello di Napoli.
Lamenta che con riguardo al reato di ricettazione, pur nell’ipotesi attenuata di cui
all’art. 648 cpv. c.p., il termine di prescrizione, alla stregua della nuova, più
favorevole disciplina, è, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, di dieci

reato di cui all’art. 171 ter I. n. 633 del 1941, invece, il termine di prescrizione è
pari ad anni sette e mesi sei sia con la vecchia che con la nuova disciplina.
Inoltre il giudice non ha considerato la sospensione pari a mesi sei e giorni
ventotto derivante dal rinvio dell’udienza dell’8/7/2008 determinata dall’adesione
dei difensori all’astensione dalle udienze. Per nessuno dei reati contestati, quindi,
si sarebbe verificata la prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, posto che per nessuno dei reati contestati il termine di
prescrizione è decorso.
Con riguardo anzitutto ai delitti di cui all’art. 171 ter I. n. 633 del 1941 contestati
ai capi a) e b) il termine di prescrizione (di eguale durata sia nella disciplina
anteriore alla legge n. 251 del 2005 che in quella successiva), pari ad anni sette
e mesi sei comprensivi del prolungamento dipendente dalla interruzione,
maturerà infatti, in forza della sospensione pari a complessivi anni uno e giorni
ventinove (e risultante dalla sommatoria di mesi sei e giorni ventisette per rinvio
dell’udienza del 08/07/08 per astensione del Difensore e di mesi sei e giorni due
per rinvio dell’udienza del 17/07/06 per astensione del Difensore) in data
19/10/2013.
Con riguardo al delitto sub c) (per il quale va fatta applicazione della normativa
introdotta con la legge n. 251 del 2005 in quanto più favorevole rispetto alla
previgente) il termine di prescrizione, pari ad anni dieci (calcolato in relazione
alla sanzione edittale del comma 1 dell’art.648 c.p. non potendo tenersi conto
della attenuante di lieve entità in virtù di quanto previsto dall’art. 157, comma 2,
c.p.), comprensivi del prolungamento dipendente dalla interruzione maturerà,
sempre in forza della suddetta sospensione, pari a complessivi anni uno e giorni
ventinove, in data 19/04/2016.

anni (sarebbe invece di quindici applicandosi la previgente disciplina); quanto al

r

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’Appello

di Napoli ex art. 569, comma 4, c.p.p. per il giudizio.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

Il Consieré est.

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.

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