Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44183 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44183 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBERGHINI ALESSANDRO N. IL 06/11/1950
avverso la sentenza n. 1452/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
I i c.0 (2-40

Udito, per la arte civile, l’Avv
ijelaidiferis Avv.

/S

Data Udienza: 02/10/2013

Ritenuto in fatto
1.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28.11.2012,

confermava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 21.10.2011, all’esito di
giudizio abbreviato, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di
Alberghini Alessandro in ordine al reato associativo di cui al capi a), ex art. 74,
comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e rispetto alle violazioni dell’art. 73, d.P.R. n.
309/1990, di cui ai capi h) ed i) della rubrica; con condanna dell’imputato alla pena

In riferimento all’imputazione di cui al capo h), il Collegio considerava che la
contestazione conteneva un mero errore materiale, relativo alla data di
commissione del fatto, dal momento che dagli atti di causa e dalla stessa
motivazione della sentenza di primo grado, risultava chiaramente che l’arresto di
Ramirez Montenegro Manuel – evenienza espressamente richiamata nel capo di
imputazione – era avvenuto il 10.11.2004 e non già il 10.09.2004. Sulla scorta di
tali rilievi, la Corte distrettuale considerava che le doglianze difensive, basate sul
fatto che le intercettazioni risultavano formalmente successive rispetto alla data di
commissione del fatto, erano prive di fondamento e che lo stesso appellante non
disconosceva il valore probatorio delle effettuate captazioni, in ordine alla
partecipazione dell’Alberghini all’importazione in Italia di una partita di sostanza
stupefacente, pari a 475,8 chilogrammi di hashish.
Con riguardo al delitto contestato al capo i), la Corte di Appello rilevava, del
pari, l’infondatezza delle doglianze difensive, atteso che gli elementi di prova
desunti dalle intercettazioni telefoniche risultavano confermati dalle dichiarazioni
auto e etero accusatorie rese da Smimmo. La Corte di merito considerava, poi, che
i due episodi criminosi in questione costituivano il fondamento della partecipazione
dell’Alberghini al sodalizio criminoso di cui al capo a), risultando dimostrata la
prova di uno stabile inserimento del prevenuto nella associazione e di un rilevante
apporto causale protrattosi nel tempo e rilevante per il raggiungimento dei fini
associativi.
2.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha

proposto ricorso per cassazione Alessandro Alberghini, a mezzo del difensore.
La parte, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio
motivazionale. L’esponente reitera la doglianza che muove dalla collocazione
temporale del fatto, che, secondo i termini dell’imputazione di cui al capo h),
risalirebbe al 10.09.2004; osserva che gli elementi di prova a carico dell’Alberghini
riguardano conversazioni telefoniche intervenute dal 5.11.2004 al 10.11.2004 e
quindi in epoca successiva rispetto a tale data; e ritiene che la Corte di Appello
abbia immotivatamente ritenuto infondata la questione che era stata dedotta dalla
difesa. Sotto altro aspetto, il ricorrente considera che la sentenza impugnata merita

di anni otto di reclusione.

di essere annullata, anche in riferimento alla affermazione di colpevolezza relativa
al capo i). Osserva che la Corte territoriale ha omesso di considerare che Smimmo
Antonio aveva dichiarato che la sostanza stupefacente di cui si tratta era rimasta
sempre nella sua disponibilità e che pertanto, come sostenuto dalla difesa, stante
la mancata consegna della droga, il delitto non risultava configurabile.
Con il secondo motivo la parte deduce violazione di legge e vizio di
motivazione, in riferimento all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. L’esponente rileva che la

richiama la circostanza relativa ai continui contatti che il prevenuto avrebbe avuto
con i coimputati calabresi, senza chiarire le ragioni per le quali tali contatti
sarebbero sintomatici della affiliazione. Al riguardo, osserva che tali contatti non
hanno determinato la contestazione di episodi delittuosi a carico del ricorrente.
La parte considera non convincente la motivazione resa dalla Corte di
Appello, laddove afferma che la accertata responsabilità per i delitti di cui ai capi h)
ed i) della rubrica costituisce sintomo della affiliazione alla consorteria; ed osserva
che in sentenza non vengono indicate le circostanze idonee ad affermare che vi
fosse una preorganizzazione dei delitti ed un cofinanziamento della illecita attività,
in vista di una futura distribuzione degli utili.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 e 133
cod. pen., in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rileva
che la motivazione risulta apparente anche in riferimento alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 II primo motivo di doglianza non ha pregio.
In riferimento alla collocazione temporale dell’episodio criminoso di cui al
capo h) della rubrica, la Corte di Appello ha del tutto conferentemente osservato
che l’indicazione “Fatto commesso ed accertato a Cassino (FR) in data
10/09/2004” è il portato di un mero errore materiale, reso palese dal contenuto
degli stessi atti acquisiti al fascicolo. Il Collegio, al riguardo, ha considerato che nel
medesimo capo di imputazione la collocazione del fatto in contestazione risulta
definita in base all’arresto di tale Ramirez Montenegro, correo separatamente
giudicato; e che il giudice di primo grado ha chiarito che tale misura precautelare
era stata eseguita il 10.11.2004. Oltre a ciò, la Corte territoriale ha del tutto
logicamente rilevato che lo stesso appellante non aveva disconosciuto il valore
probatorio delle operazioni di intercettazione telefonica di cui si tratta sebbene,
formalmente, dette operazioni risultassero successive alla data di commissione del
fatto.

Corte di Appello, per sostenere l’inserimento dell’Alberghini nella consorteria,

Le censure che involgono il capo i) della rubrica, sono del pari destituite di
fondamento. La Corte di Appello ha considerato: che il reato di cui all’art. 73,
d.P.R. n. 309/1990 si realizza anche con la mera condotta di intermediazione
nell’acquisto da parte di terzi della sostanza stupefacente; e che, comunque,
risultava inequivocamente accertato che Alberghini aveva avuto la materiale
disponibilità, quanto meno, di un campione relativo alla partita di droga di cui si
tratta.

nell’alveo dell’insegnamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, in riferimento al perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 73,
d.P.R. n. 309/1990. La Corte regolatrice, infatti, ha chiarito che la legge non
richiede che la droga venga materialmente consegnata al compratore, atteso che il
reato si perfeziona attraverso la formazione del consenso sulla quantità e qualità
della sostanza e sul prezzo, senza che occorra la concreta traditi° della cosa o il
pagamento del corrispettivo (Cass. Sez. V, sentenza n. 18368 del 9.12.2003, dep.
21.04.2004, Rv. 229230; Cass. Sez. IV, sentenza 38222 del 19.05.2009, dep.
30.09.2009, Rv. 245293). E deve considerarsi che si è pure affermato che qualora
emerga un fatto diverso dal mero accordo per importare la droga, come
l’assunzione della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento nel territorio
nazionale dello stupefacente, il delitto deve ritenersi consumato (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 27998 del 11/07/2011, dep. 15/07/2011, Rv. 250560).
3.2 In tali termini si introduce l’esame del secondo motivo di ricorso.
Si evidenzia che le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello, in ordine alla
prova della sussistenza della associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309/1990, si
collocano nell’alveo tracciato, in materia, dalla giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione. Ed invero, al fine della configurabilità di un’associazione per
delinquere finalizzata al narcotraffico, la Corte regolatrice ha chiarito che è
necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l’esistenza di un gruppo, i
membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie
indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività
personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con
l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano
permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale
apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla
stabilità dell’unione illecita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18.02.2009,
dep. 11.03.2009, Rv. 242897).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ha legittimamente considerato che i
due episodi criminosi di cui ai capi h) ed i), sopra richiamati, costituivano il
fondamento della ritenuta partecipazione dell’Alberghini al sodalizio criminoso. In
4

Ebbene, il percorso argomentativo sviluppato dal giudice di merito si colloca

particolare, i giudici del gravame hanno sottolineato che risultava accertato: che
Alberghini aveva fornito un espresso contributo all’importazione in Italia della
partita pari a 475 chilogrammi di hashish, da lui stesso acquistata in Spagna; e che
qualche tempo dopo l’imputato aveva partecipato all’operazione concordata per
tentare di ripianare la grave perdita economica subita dall’associazione, a causa del
sequestro della predetta partita di droga. Oltre a ciò, i giudici di merito hanno
conferentemente rilevato che Alberghini, risultava coinvolto nella preparazione di
ulteriori importazioni di stupefacenti, che pur non essendo state cristallizzate in

affiliazione dell’imputato alla associazione.
Preme allora evidenziare che questa Suprema Corte ha da tempo rilevato che
in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la
prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data
anche per mezzo dell’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui
tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi
logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le
forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli
associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro
specifiche modalità esecutive (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10781 del
13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). E si è pure precisato che, ai fini della
configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo
desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro
ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in
vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura
organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della
continuità temporale del vincolo criminale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40505 del
17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245282).
3.3 D terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E’ appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
5

specifiche contestazioni ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990, risultavano indicative della

attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. In riferimento al diniego
delle attenuanti generiche, la Corte di Appello ha diffusamente considerato che
meritavano condivisione le valutazioni ostative già effettuate dal primo giudice, il
quale aveva sottolineato la concreta gravità dei fatti per cui si procede e che

territoriale ha osservato che neppure poteva trovare accoglimento la richiesta di
rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, in
assenza di alcuna circostanza idonea a sorreggere la relativa istanza.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

Alberghini risulta gravato da precedenti penali plurimi e specifici. Inoltre, la Corte

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