Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44181 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44181 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMIRI BEHZAD N. IL 07/12/1979
KAHRIZI MILAD N. IL 05/09/1980
avverso la sentenza n. 22766/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava ad AMIRI Behzad e KAHRIZI Milad, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di furto aggravato in abitazione in concorso e ricettazione, commessi rispettivamente 1’8 luglio e 1’8 novembre 2012.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge e difetto di motivazione per non esser stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, rigettato con motivazione che ritengono incongrua.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Indubitabile è, come indicato nella sentenza e non negato dai ricorrenti, che il beneficio della sospensione condizionale della pena, se aveva formato oggetto di accordo fra le parti, non era stato
esplicitamente indicato quale condizione a cui era subordinata l’applicazione dell’accordo.
La giurisprudenza del tutto consolidata (Sez. VI, n. 3085 del 6/10/1999, Rv. 215784) ritiene che
nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della
sospensione condizionale della pena, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della
richiesta alla sua concessione, ipotesi specificamente prevista dal comma 3″ dell’art. 444 c.p.p.,
può, in tesi, essere concesso soltanto allorquando, come nel caso in esame, la relativa domanda
abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In quest’ultima ipotesi, il Giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessine della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa, chiarendo le relative ragioni, e non disporre, a differenza che nella prima ipotesi,
la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario. In sostanza, il rigetto della istanza di concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., non posta come condizione di efficacia del patto, non
va ad incidere sulla validità di questo (cfr. Cass. S. U. 11.6.1993 n. 5882 rv. 193417), che rimane
fermo nella sua parte più qualificante relativa alla determinazione dell’entità della pena(conf. ,
in motivazione: Sez. IV, n. 40950 del 21/10/2008, Rv. 241371).
Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma ha fatto quindi corretta applicazione
dei principi formulati in materia da questa Corte, adottando poi una motivazione che si sottrae
alle censure, peraltro in fatto, dei ricorrenti in quanto nel formulare prognosi negativa, sulla possibilità di futura astensione da parte dei prevenuti dal commettere ulteriori violazioni della legge
penale, si è riferito a quanto accertato negli atti a disposizione per la decisione, ed in particolare
al comportamento dei due riscontrato appena prima dell’intervento che aveva portato all’arresto
ed al loro comportamento in occasione dell’intervento della polizia giudiziaria, connotato dalla
decisa volontà di commettere ulteriori reati per cercare di sfuggire alla propria responsabilità, elementi di fatto previsti dall’art. 133 c.p. ben valutabili ex art. 163 c.p.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1° luglio 2013.

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