Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44179 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44179 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDIC STEFANO N. IL 06/07/1989
avverso la sentenza n. 322/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Braidic Stefanclravverso la sentenza 24.1.13, emessa dal Tribunale di Monza ai sensi degli artt.444
ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato in concorso e resistenza a
p.u., unificati ex art.8 l cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi otto di
reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

di eventuali cause di non punibilità ex art.129 c.p.p. e per non aver valutato la congruità della pena
come concordata tra le parti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto
e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

D E r4 O TATA

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza

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