Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44178 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44178 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERROTTA VINCENZO N. IL 02/10/1963
avverso la sentenza n. 5584/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermando quella di primo grado, Perrotta
Vincenzo era ritenuta responsabile di furto aggravato di un motociclo in danno di
Orefice Raffaela;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore avv. Sabato Moschiano, denunciando vizio di motivazione

a suo giudizio si fonda la sentenza di condanna, richiamando le incongruenze delle
sue dichiarazioni esposte nell’atto di appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo, poiché la
motivazione della decisione non si fonda affatto sulle dichiarazioni della persona
offesa, ma piuttosto su quelle degli agenti della polizia municipale autori dell’arresto
dell’imputato in flagranza di reato, i quali vedevano l’imputato salire sul ciclomotore
ed allontanarsi dal posto; la persona offesa si è invece limitata a sporgere
denuncia, rilevando il danneggiamento del motociclo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere est nsore

con riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa, sulla cui deposizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA