Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44177 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44177 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPIGOLON VITTORIO N. IL 08/01/1959
avverso la sentenza n. 11067/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

’kcolemSpigolon VittorioYavverso la sentenza 300.12, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Verona ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per due reati di furto aggravato in
abitazione, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla
contestata recidiva, la pena di un anno di reclusione ed E 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza
di eventuali cause di non punibilità ex art-129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto dell’informativa di
reato in data 2.3.01 della Squadra Mobile di Verona, alle intercettazioni telefoniche e ai servizi di
o.c.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

DEPOSITATA

e

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