Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44174 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44174 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANALICCHIO ROSARIO N. IL 30/01/1979
CANALICCHIO DAVIDE FRANCESCO N. IL 18/12/1975
avverso la sentenza n. 4362/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Canalicchio Rosario e Canalicchio Davide Francesco ricorrono avverso la sentenza 21.12.12,
emessa dal Tribunale di Catania ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata loro applicata,
per il reato di furto aggravato in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti
anche alla contestata recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed £ 300,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche in ordine alla colpevolezza, senza dare conto
della insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., ma affidandosi ad astratte clausole
di stile.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al l’avvenuto arresto degli odierni
ricorrenti nella flagranza del reato di furto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

DEPOSITATA

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice esplicitato l’iter logico-argomentativo seguito,

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