Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44168 del 28/05/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44168 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
A.A.
avverso la sentenza n. 15/2012 GIUDICE DI PACE di PENNE, del
11/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv f
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila propone ricorso per
cassazione contro la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Penne, in data 11
aprile 2014, nei confronti di A.A., con la quale l’imputata è stata

penale, per avere minacciato per telefono B.B..
2. Con l’unico motivo di ricorso si evidenzia che erroneamente il Giudice di pace ha inflitto
una pena pecuniaria al di sotto del minimo previsto per il reato contestato, che non può
essere inferiore ad euro 51 ai sensi dell’articolo 24 del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.
1. La pena prevista all’epoca del fatto, per la fattispecie non aggravata del reato, era
quella della multa fino ad Euro 51, non inferiore -comunque- al minimo previsto in via
generale dall’art. 24 cod. pen, per tale specie di pena, in Euro 50.
2. Erroneamente pertanto veniva irrogata la pena in misura inferiore al minimo.
3. La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio con la
rideterminazione della pena in Euro 51 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che
ridetermina in Euro 51 di multa.
Così deciso il 28/05/2015

condannata alla pena di euro 10 di multa per il reato di quell’articolo 612 del codice

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