Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44167 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44167 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALDEA VENEGAS RICARDO ANTONIO N. IL 09/06/1966
avverso la sentenza n. 5324/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., era
applicata ad Aldea Venegas Ricardo Antonio la pena concordata con la pubblica
accusa di un anno e quattro mesi di reclusione € 400 di multa per i reati di tentato
furto pluriaggravato dei beni presenti in un appartamento, di resistenza a pubblico

concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla
recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 129
c.p.p., per non aver assolto l’imputato riconoscendo l’ipotesi della desistenza
volontaria, prevista dal comma 3 dell’articolo 56 cod. pen., in relazione al delitto di
tentato furto, non emergendo “con chiarezza” dagli atti la responsabilità
dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere
di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio
– 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n.
1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930,
Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV
234824; Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622;
Cass. II, 17 novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

ufficiale e lesioni personali volontarie in danno dell’Ass. P.S. Covato, previa

importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

cassa delle ammende.

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