Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44165 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44165 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERGARI FRANCO N. IL 19/06/1972
avverso la sentenza n. 1494/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata a
Vergari Franco, per il reato di furto in abitazione di 60 litri di gasolio, con attenuanti
generiche valutate come equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno di reclusione, più C 600 di
multa;

redatto personalmente, denunciando carenza probatoria e mancanza di motivazione in
ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge
ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame,
dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante
(ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II,
21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre
2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n.
4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616
c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di
colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

DE

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l’imputato con atto

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