Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44164 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44164 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAHARIA IONEL N. IL 20/03/1965
CRISTEA MARIN N. IL 05/06/1988
avverso la sentenza n. 481/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SAN
BENEDETTO DEL TRONTO, del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

ig

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod: proc. pen.,
era applicata a Cristea Marin la pena concordata con la pubblica accusa di un anno
di reclusione C 300 di multa, per i reati di tentato furto pluriaggravato dei valori
custoditi in una cassaforte all’interno di un’azienda e di ricettazione di un

reclusione e C 500 di multa per i medesimi reati, unitamente a quello di resistenza
a pubblico ufficiale, previa concessione delle attenuanti generiche al solo Cristea
Marin;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati, con atto redatto ciascuno personalmente, denunciando mancanza di
motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere
di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (si vedano, in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio
– 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n.
1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930,
Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV
234824; Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622;
Cass. II, 17 novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;

P. Q. M.

autofurgone, ed era applicata a Zaharia Ionel la pena di un anno e sei mesi di

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

Il consigliere estensore

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