Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44163 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44163 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPAPICCO NICOLASANTE N. IL 15/10/1966
avverso la sentenza n. 3246/2012 TRIBUNALE di BARI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Papapicco Nicolasante, per i reati di violazione degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale e guida di un autoveicolo dopo che la patente era stata
revocata, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una

pena concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno quattro mesi di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a
propria firma, l’imputato, denunciando violazione di legge in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla congruità della pena, in
considerazione delle sue condizioni familiari, delle modalità di commissione del
reato, della definizione del procedimento con rito alternativo, della amissione di
responsabilità in sede di convalida dell’arresto, del rispetto delle prescrizioni
imposte dalla misura di prevenzione, della circostanza che la condotta fu posta in
essere per recarsi al lavoro;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, attesa l’assoluta genericità delle
proposte doglianze (consistenti in circostanze già presi in esame dalla sentenza,
come l’ammissione di responsabilità, o in affermazioni del tutto priva di qualsivoglia
supporto argomentativo, considerando altresì che la proposta di definizione del
procedimento con rito patteggiato fu formulata personalmente dall’imputato,
circostanza riportata espressamente in sentenza), a fronte del fatto che,
nell’impugnata sentenza, si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi comprese quelle costituite dall’assenza dei presupposti
per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.e dalla ritenuta
congruità della pena; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a
soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni
fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992
n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693,

misura di prevenzione, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, la

Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. IL 17
novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni

importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

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