Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44162 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44162 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARQUINI STENO N. IL 27/02/1957
avverso la sentenza n. 5512/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

e

Tarquini Steno ricorre avverso la sentenza 20.11.12, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in abitazione,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi nove di
reclusione ed € 240,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

completato l’iter criminis.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., in considerazione dell’avvenuto arresto in flagranza e della confessione resa dall’imputato,
che ha ammesso di aver asportato tutti i beni di cui all’imputazione.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice ritenuto l’ipotesi del furto tentato, non essendosi

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