Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44161 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44161 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANTUNI AMANDA N. IL 07/12/1988
avverso la sentenza n. 5887/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Cantuni Amanda ricorre avverso la sentenza 13.12.12, emessa dal Tribunale di Genova ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per i reati di furto aggravato ascrittile,
unificati ex art.8 l cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena di anni uno, mesi
otto di reclusione ed E 160,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla confessione resa
dall’imputata.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
IL CONSIGLIERE estensore
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla insussistenza di eventuali