Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44159 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44159 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ROCCO N. IL 18/06/1976
avverso la sentenza n. 1144/2012 TRIBUNALE di LECCO, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Bevilacqua Rocco, per il reato di furto in abitazione di 380 chili di
materiale ferroso, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione più C 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

con riferimento alla qualificazione giuridica della fattispecie, dovendosi escludere la
sussistenza del delitto contestato previsto dall’articolo 624 bis cod. pen., in favore
del delitto di furto semplice, previsto dall’articolo 624 cod. pen., poiché la condotta
di furto si sono verificate all’interno di un capannone, durante l’orario di apertura,
nella parte concretamente aperta al pubblico ed ai fornitori;
– che con dichiarazione del 27 maggio 2013 resa all’ufficio matricola della casa
circondariale di Lecco il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che attesa la dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d);
– che alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.,
sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
– che copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att.
cod proc. pen., comma 1 ter.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

DEPOSITATA1

atto redatto personalmente, denunciando erronea applicazione della legge penale,

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