Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44158 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44158 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORVINO CARLO N. IL 03/01/1970
DE LUCA GIANCARLO N. IL 10/04/1950
avverso la sentenza n. 5173/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

De Luca Giancarlo e Corvino Carlo ricorrono avverso la sentenza 30.11.12 della Corte di appello di
Napoli con la quale, in riforma di quella in data 12.1.12 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, è stata
ridotta la pena inflitta ad anni 14 di reclusione ed E 3.500,00 di multa al Corvino e ad anni 9 di
reclusione al De Luca, per il reati di cui all’ art.416-bis c.p. (capo A) ascritto ad entrambi e per
quelli di estorsione tentata e consumata, di cui ai capi B) e C), aggravati ex art.7 1.n.203191, ascritti

De Luca deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per
non avere i giudici indicato la mancanza di cause di proscioglimento, anche in presenza
dell’intervenuta rinuncia ai motivi diversi da quelli riguardanti la riduzione della pena.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate
recependo acriticamente le considerazioni del primo giudice.
Corvino deduce, con il primo motivo, violazione di legge per non avere la Corte di appello escluso
l’aggravante di cui all’art.7 1.n.203/91, ritenendola sussistente sulla scorta della omertà manifestata
dalle parti lese nonché sulle modalità di commissione delle estorsioni, senza però considerare che
mancava la prova dell’appartenenza dell’imputato al clan dei Casalesi e senza che fosse dato
comprendere in cosa fosse consistito il ‘metodo mafioso’.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza
considerare l’incensuratezza dell’imputato e la sua giovane età, oltre che il corretto comportamento
processuale tenuto e la minima partecipazione alle vicende oggetto di accertamento.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente
infondati.
In ordine alle censure avanzate dalla difesa del De Luca, va rilevato che la Corte di merito, con
motivazione congrua ed immune da qualsivoglia profilo di illogicità, ha evidenziato come
l’appartenenza del prevenuto al clan dei Casalesi, ed in particolare al gruppo con a capo Bidognetti
Francesco e Bidognetti Domenico, sia risultata in esito alle numerose e concordanti dichiarazioni
rese dai plurimi collaboratori di giustizia (tutti analiticamente indicati ), confermate dagli esiti degli

al solo Corvino.

accertamenti di p.g. e dalle numerose conversazioni intercettate sia in sede telefonica che
ambientale, analiticamente indicate con riferimento al De Luca Giancarlo, detto ‘il forestiere’, in
relazione al quale — hanno ancora rimarcato i giudici di appello — erano stati rinvenuti anche, nel
bunker dove era rifugiato il latitante Setola, alcune note scritte con un elenco di nomi a fianco dei
quali figuravano gli specifici compiti di ogni associato: due foglietti indicavano il nome di `Gianc o

gruppo.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate al prevenuto le attenuanti generiche in
considerazione dei numerosi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p.
ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che la difesa del ricorrente abbia al
riguardo prospettato in questa sede elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di
merito.
Con dichiarazione pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 25.3.13, Corvino Carlo ha rinunciato
al ricorso e di conseguenza la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.589-591 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€500,00 per Corvino Carlo ed in E 1.000,00 per De Luca Giancarlo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende di E 500,00 per Corvino Carlo e di
€ 1.000,00 per De Luca Giancarlo.
Roma, 1 luglio 2013

Giancarlo’, cioè il De Luca, quale esattore per l’attività di raccolta degli esiti delle estorsioni del

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