Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44157 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44157 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Placentino Michele, nato a San Giovanni Rotondo il 06/03/1989

avverso la sentenza emessa il 14/04/2014 dalla Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Michele Placentino ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, in data
19/01/2012, dal Tribunale di Foggia. L’imputato è stato condannato a pena
ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali (in ipotesi commesso in danno
di Giuseppe Dragano) nonché per avere guidato un’autovettura in stato di

Data Udienza: 11/05/2015

alterazione a causa dell’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti: le sanzioni
inflitte per il delitto e per le contravvenzioni appaiono distinte, essendo state
quantificate rispettivamente in mesi 10 di reclusione ed in complessivi mesi 6 di
arresto ed euro 6.000,00 di ammenda.
Secondo la ricostruzione accusatoria, il Placentino cagionò un sinistro
stradale tamponando l’auto del Dragano, che si trovava in sosta in una piazza di
San Giovanni Rotondo con all’interno la persona offesa in compagnia di due
amici: subito dopo l’urto, l’imputato era sceso dal veicolo da lui condotto con fare
agitato e sconnesso, aggredendo il Dragano e cagionandogli lesioni giudicate

era risultato avere abusato di alcool e cocaina.
Con l’odierno ricorso, il prevenuto lamenta la violazione degli artt. 186 e 187
del codice della strada, nonché carenze motivazionali della sentenza impugnata,
facendo presente di non avere mai manifestato il consenso per sottoporsi ad
accertamenti biologici, e ricordando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui
«è diritto dell’imputato rifiutare di sottoporsi ad un prelievo ematico la cui unica
ragione sia di accertare il suo stato di ebbrezza, trattandosi di esame invasivo, in
tesi anche pericoloso, nell’ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente
sterilizzati, per la legittimità del cui espletamento […] è dunque necessario il suo
consenso». Il ricorrente precisa che il consenso de quo non può coincidere con
quello prestato da un paziente, all’esito delle informazioni ricevute sul
trattamento sanitario, né ritenersi implicito; nel caso di specie, inoltre, non
sarebbe possibile parlare di accertamenti di pronto soccorso sullo stato di salute
di un degente, derivati da un incidente stradale, bensì di una indagine
espressamente finalizzata ab initio alla verifica della positività dell’imputato ad
alcolici o droghe.
L’imputato deduce altresì vizi della motivazione quanto alla sua ritenuta
responsabilità per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen.; secondo la tesi difensiva,
«il giudice territoriale ha omesso di valutare che dagli atti emerge pacificamente
che vi è stato un incidente e che le lesioni diagnosticate» (al Dragano) «sono
compatibili con la dinamica del sinistro, ergo va escluso che il Placentino lo abbia
colpito con calci e pugni, cagionandogli le lesioni contestate. Difatti, se si
esamina la deposizione del Dragano emerge che costui si è trovato disteso per
terra senza comprenderne le ragioni, ma non riferisce assolutamente su una
presunta condotta del Placentino che sia consistita nello sferrargli calci e pugni».
Ne deriva che sarebbe stato ravvisabile, al più, il reato sanzionato dall’art. 581
cod. pen., non procedibile per difetto di querela.

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guaribili in 30 giorni. Da successive rilevazioni strumentali, lo stesso Placentino

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento, ma deve preliminarmente rilevarsi
l’intervenuta prescrizione dei reati sub A) e B), atteso il maturare dei termini
massimi (pari a 5 anni, trattandosi di contravvenzioni, e non risultando cause di
sospensione) alla data del 02/11/2013, prima ancora della celebrazione del
giudizio di appello. Il rilievo consente di superare le censure mosse alla
sentenza impugnata con i primi due motivi di ricorso, dovendosi comunque

i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso
successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della
responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso
dell’interessato, mentre il conducente può opporre un rifiuto al prelievo
ematico se sia finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza
di alcool nel sangue (Cass., Sez. IV, n. 26108 del 16/05/2012, Pesaresi);
il dato normativo non richiede tuttavia un espresso consenso al prelievo
de quo, con la conseguenza che i risultati di un siffatto accertamento

debbono intendersi non utilizzabili soltanto in presenza di un dissenso
esplicito del soggetto (Cass., Sez. IV, n. 6755 del 06/11/2012,
Guardabascio);
ai fini della configurazione del reato di guida in stato di alterazione
alcolica, l’ebbrezza può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi,
anche su base sintomatica, indipendentemente da indagini strumentali
(Cass., Sez. IV, n. 48251 del 29/11/2012, Zanzonico).
Nel caso di specie, come puntualmente evidenziato dalla Corte pugliese, il
Placentino non aveva opposto alcun rifiuto espresso agli accertamenti de quibus,
ed aveva manifestato una condotta che i verbalizzanti avevano descritto come
indicativa di una sua obiettiva alterazione.
Certamente infondata è poi la doglianza afferente il giudizio di colpevolezza
formulato nei confronti dell’imputato in ordine al delitto ex art. 582 cod. pen.: la
tesi della verosimile riferibilità delle lesioni riportate dal Dragano alla pregressa
collisione fra le auto (piuttosto che all’azione violenta del ricorrente, che la
persona offesa non sarebbe stata in grado di riferire) è infatti sconfessata in
nuce dalla dichiarazione resa dal teste Salvemini, che dichiarò di aver visto il

Placentino colpire il Dragano «prima con un pugno ed uno schiaffo al volto, e poi
con un calcio alla testa» (v. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata).

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ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte:


P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni
di cui ai capi A) e B), perché estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena
di mesi 6 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso 1’11/05/2015.

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