Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44157 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44157 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALASSO GABRIELE N. IL 07/02/1962
GALASSO ANTONIO N. IL 05/02/1956
avverso la sentenza n. 274/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GRAGNANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Galasso Gabriele e Galasso Antonio ricorrono avverso la sentenza 27.11.12, emessa dal Tribunale
di Torre Annunziata-sezione distaccata di Gragnano ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è
stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso, in un ristorante, concessa ad entrambi
l’attenuante ex art.62 n.6 c.p. , equivalente anche alle contestate recidive, la pena di anni uno, mesi
due di reclusione ed C 400,00 di multa a Galasso Gabriele e quella di anni uno, mesi sei di

Deduce Galasso Gabriele, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice escluso l’aggravante di cui all’art.6I
n.5 c.p., essendo il furto stato commesso all’interno di un locale adiacente al ristorante ‘Parco San
Paolo’, che proprio in ragione di ciò era ragionevole ritenere fosse in stato di abbandono.
Galasso Antonio deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il
giudice concesso le attenuanti generiche.
Con dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa sezione il 30.5.13, Galasso Gabriele ha
rinunciato al ricorso, il quale pertanto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt.589-591 c.p.p.
Il ricorso di Galasso Antonio deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che non prevedeva la concessione delle
attenuanti generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00 per Galasso Gabriele ed in C 1.500,00 per Galasso Antonio.

reclusione ed C 400,00 di multa a Galasso Antonio.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende di € 1.500,00 per Galasso Antonio e
di € 1.000,00 per Galasso Gabriele.

Roma, 11 marzo 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA