Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44156 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44156 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GEORGIEV STEFAN N. IL 12/08/1980
avverso la sentenza n. 9986/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Georgiev Stefan ricorre avverso la sentenza 5.12.12, emessa dal Tribunale di Monza ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex art.8 I cpv. c.p.
concesse attenuanti generiche, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 280,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza

trattandosi di reati di scarso allarme sociale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., alla luce degli elementi di responsabilità indicati nell’ordinanza di
custodia cautelare.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., né in ordine alla determinazione della pena, pur

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