Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44155 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44155 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UNALI ANDREA N. IL 28/04/1981
avverso la sentenza n. 1480/2012 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Unali Andrea ricorre avverso la sentenza 29.11.12, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui all’art.624-bis c.p. (capo
A) e per quello di guida senza patente (capo B), la pena di mesi dieci di reclusione ed E 300,00 di
multa per il reato sub A) e quella di € 3.000,00 di ammenda per la contravvenzione sub B).
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
proscioglimento ex art.129 c.p.p., nonché per non aver vagliato le condizioni per la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti – che non prevedeva la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, nessuna istanza in tal senso essendo stata
comunque formulata dalla difesa dell’imputato – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto
e alle ammissioni fatte dallo stesso imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla insussistenza di cause di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
IL CONZERE estensore